Riscatto del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro per parto gemellare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 222 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il congedo parentale spetta per ogni bambino e, in caso di parto gemellare, il relativo periodo va computato in misura doppia. I periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati fuori dal rapporto di lavoro, sono riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza entro il limite massimo di cinque anni, purché il richiedente possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di attività lavorativa. L’accertamento del diritto al riscatto non comporta automaticamente il riconoscimento della pensione anticipata: la sua liquidazione resta condizionata alla definizione in via amministrativa del pagamento dell’onere di riscatto, del requisito di cessazione dal servizio e dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disciplina invocata.
Il Fatto
La ricorrente, in servizio presso il MIUR con qualifica di A.T.A., ha chiesto di essere ammessa al riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e della misura, di un periodo di sei mesi corrispondente al congedo parentale fruito fuori dal rapporto di lavoro in relazione a un parto gemellare.
L’INPS aveva accolto la domanda di accredito figurativo per maternità per soli cinque mesi, negando la doppia valutazione del periodo in ragione del parto gemellare. Da qui la contestazione della ricorrente, che ha prospettato la violazione degli artt. 32 e 35 del d.lgs. n. 151/2001 e l’illegittimità dei conseguenti rigetti, con richiesta di accertamento del diritto alla pensione anticipata c.d. quota 100 alla data del 31.12.2021. L’INPS si è costituito eccependo l’infondatezza del ricorso e, in ogni caso, l’inidoneità della domanda a condurre alla liquidazione della pensione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico muove dall’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, che riconosce a ciascun genitore il diritto di astenersi dal lavoro per ogni bambino nei primi dodici anni di vita. Da tale formulazione la Corte deduce che, in caso di parto gemellare, il periodo di congedo va duplicato.
Rileva poi l’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, che consente il riscatto — nella misura massima di cinque anni — dei periodi non coperti da assicurazione corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati al di fuori del rapporto di lavoro, con le modalità dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, a condizione che il richiedente possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di attività lavorativa.
La Corte osserva che tale disposizione ha rimosso i limiti di collocazione temporale dell’evento, estendendo la copertura previdenziale anche ai periodi antecedenti il 1° gennaio 1994, essendo stato abrogato l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992. Ciò ha consentito agli enti previdenziali di ammettere a riscatto i periodi di congedo parentale verificatisi fuori dal rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data dell’evento.
Su queste basi il ricorso è accolto nei termini di motivazione: viene riconosciuto alla ricorrente il diritto al riscatto del periodo pari a sei mesi in relazione al parto gemellare. La Corte precisa però che la liquidazione della pensione anticipata è condizionata dal pagamento dell’onere di riscatto, dal requisito della cessazione dal servizio entro il 31 agosto secondo l’ordinamento scolastico e dai requisiti anche anagrafici previsti dall’art. 14 del d.l. n. 4/2019: profili da definire in via amministrativa. Seguono la liquidazione di interessi legali o rivalutazione monetaria sulle somme arretrate, secondo i criteri delle decisioni delle Sezioni Riunite QM n. 10/2002 e n. 6/2008, e la condanna dell’ente alle spese legali.
Nota della Redazione
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