Nessun conto giudiziale per il consegnatario con solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 80 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che sia legato all’amministrazione da un debito di vigilanza e non da un debito di custodia non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 non rendono il conto coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e il D.P.R. n. 254/2002 riserva l’obbligo ai soli agenti contabili titolari di un deposito o magazzino. Il debito di custodia presuppone la gestione di scorte operative alimentate da produzione o acquisizione in stock; il debito di vigilanza si esaurisce nella sorveglianza sull’impiego dei beni presso l’articolazione funzionale di assegnazione. Ravvisata la carenza dell’obbligo di resa, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente in servizio presso un Comune, chiamato a rendere il conto quale consegnatario di beni mobili per un esercizio finanziario. Il magistrato incaricato dell’istruttoria, nella relazione depositata, ha rilevato profili di irregolarità formale: il conto reca la firma del consegnatario ma non quella del responsabile del servizio finanziario, è stato depositato presso la Sezione in ritardo e manca la relazione dell’organo di controllo interno.
Sul piano sostanziale, il magistrato ha evidenziato che l’atto elenca oltre cinquemila beni mobili senza distinguere quelli per i quali sussisteva un debito di custodia, ricomprendendo in realtà le immobilizzazioni dell’ente. Ha quindi rimesso al Collegio la questione preliminare di ammissibilità e procedibilità del conto. Il consegnatario ha replicato di aver redatto e depositato l’atto per errore, non essendo configurabile a suo carico alcun obbligo di resa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo di resa chi ha in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Nel medesimo senso il D.P.R. n. 254/2002, che agli artt. 11 e 23 impone il conto ai soli consegnatari per debito di custodia e all’art. 12 ne esclude i consegnatari per debito di vigilanza.
La Corte ricostruisce la distinzione secondo la giurisprudenza consolidata. Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza attiene invece alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e alla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio per uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi delle esigenze del servizio e dei consumi programmati.
Dall’esame degli atti emerge che l’attività del consegnatario non comportava alcun debito di custodia, ma solo di vigilanza. La circostanza è stata ammessa dallo stesso interessato, che ha escluso di aver gestito magazzini o depositi dell’ente. Il Collegio richiama la giurisprudenza in materia (Sezione Calabria n. 313/2020, Sezione Veneto n. 217/2018, Sezione Abruzzo n. 102/2015) e ne trae la conseguenza che il giudizio va dichiarato improcedibile, per difetto in capo al consegnatario dell’obbligo di resa del conto.
Il giudizio resta limitato alla risoluzione di questioni preliminari. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016 la Corte dispone pertanto la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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