Nessun conto giudiziale per il consegnatario con solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 81 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia legato da un debito di custodia, che si caratterizza per la gestione di un deposito o magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza, che connota la posizione di chi ha i beni in uso presso la propria articolazione funzionale per le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento dell’ufficio, non integra i presupposti della resa del conto. In tal caso l’agente è qualificabile come amministrativo e non contabile, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto. La mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione di magazzino.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di un’agente che ha operato come consegnataria di beni mobili di un Comune per l’esercizio finanziario 2013. Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha deferito il conto al Collegio rilevando plurimi profili: il deposito in Sezione oltre il termine di cui all’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, l’assenza del visto di regolarità del responsabile del Servizio Finanziario, la mancata allegazione dell’atto di nomina e la carenza della relazione dell’Organo di controllo interno.
Nel merito, il conto elencava n. 177 beni — automezzi, attrezzature, sistemi informatici, macchine e arredamenti — in uso presso l’Ente. Secondo l’istruttore, si trattava di immobilizzazioni e non di beni oggetto di debito di custodia, con conseguente non qualificabilità dell’atto come conto giudiziale. L’Ente e la difesa dell’agente hanno sostenuto che la trasmissione derivava da un errore interpretativo, essendo stata inclusa l’agente nell’anagrafe degli agenti contabili pur trattandosi di agente amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, a norma del quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti destinati all’uso del servizio cui sono addetti. La disposizione delimita l’ambito soggettivo dell’obbligo e sottrae al giudizio di conto la posizione di chi non gestisce un deposito.
La Corte richiama poi l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, relativo alla figura del consegnatario, e la giurisprudenza contabile che distingue i due titoli. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza attiene invece alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e alla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio per uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze del servizio.
Il Collegio precisa il criterio di discrimine: se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, soggetta a conto e a giudizio. Restano esclusi i beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative strettamente necessarie, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (richiamate Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016).
Applicando tali coordinate al caso, i beni elencati nelle liste-inventario erano in uso presso l’ufficio e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sull’agente, al limite, un obbligo di vigilanza e non di custodia, con caduta dei presupposti normativi della resa del conto.
Il giudizio di conto è dunque dichiarato improcedibile. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari.
Nota della Redazione
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