Dirigenti scolastici cessati: incrementi CCNL 2016-2018 estesi alla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 367 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le norme della contrattazione collettiva riguardano il solo rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio. Esse possono riflettersi sul trattamento pensionistico solo in via eccezionale, quando specifiche clausole contrattuali attribuiscano i miglioramenti anche al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto, poiché a tali limitati fini il pensionato è considerato, per fictio iuris, ancora in servizio. In difetto di una simile clausola di estensione non esiste nell’ordinamento una norma o un principio generale che imponga l’automatica estensione ai pensionati dei benefici riconosciuti ai dipendenti in servizio. L’art. 40 del CCNL Dirigenti Scolastici 2016-2018 contiene la clausola di estensione e impone pertanto la riliquidazione integrale della pensione dei dirigenti cessati nel triennio di vigenza contrattuale.
Il Fatto
Il ricorrente, già dirigente scolastico presso il MIUR, è stato collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2016. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto l’8 luglio 2019 e relativo al periodo 2016-2018.
A fondamento della domanda ha dedotto che il contratto collettivo aveva introdotto un incremento degli stipendi tabellari e che, per il personale cessato nel periodo di vigenza, gli incrementi avrebbero dovuto avere effetto integrale ai fini della determinazione della pensione. L’INPS, costituitosi, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati e ha chiesto di essere manlevato dal MIUR; il Ministero ha sostenuto di avere già provveduto al ricalcolo, assumendo che gli incrementi spettassero solo per il periodo di permanenza in servizio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal criterio di determinazione della pensione fissato dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che ancora la misura del trattamento alla retribuzione effettivamente percepita l’ultimo giorno di permanenza in servizio. Su questa base ricorda come il rapporto tra contratto collettivo e trattamento di quiescenza sia governato da un principio di separazione: le norme contrattuali operano sul rapporto di lavoro e sul trattamento in attività, non automaticamente sulla pensione.
Il superamento di tale separazione è ammesso solo in via eccezionale, quando specifiche clausole del contratto prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo nel periodo di vigenza. In tal caso il pensionato viene considerato, mediante fictio iuris, ancora in servizio, ma solo entro i limiti fissati dalla clausola. La Corte ribadisce che non esiste nell’ordinamento una norma o un principio generale che imponga l’estensione automatica dei benefici ai pensionati.
Applicando il criterio al caso, il Giudice Unico individua nell’art. 40 del CCNL la clausola di estensione. Il comma 3 della norma contrattuale attribuisce ai benefici economici effetto integrale sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del triennio contrattuale. La Corte precisa che solo per il trattamento di fine rapporto, l’indennità di buonuscita e di anzianità, l’indennità sostitutiva di preavviso e quella di cui all’art. 2122 cod. civ. si considerano esclusivamente gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione.
Poiché il ricorrente è cessato il 1° settembre 2016, dunque durante la vigenza contrattuale 2016-2018, sussiste la clausola di estensione e tutti i benefici economici del CCNL devono essere integralmente riconosciuti e computati nella base pensionabile al momento della riliquidazione del trattamento definitivo. La Corte richiama sul punto i propri precedenti (Sez. Campania n. 466/2023 e n. 599/2023).
L’eccezione di prescrizione è respinta: dalle diffide e messe in mora inviate nel 2022 e nel 2023 non risulta maturata alcuna prescrizione. Quanto alla richiesta di manleva, l’INPS, quale ordinatore secondario di spesa e incaricato della messa in pagamento, ha diritto di essere manlevato dal MIUR. Le spese sono integralmente compensate, stante la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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