Consegnatario di beni comunali e obbligo di conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 84 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli Enti locali, qualora sia titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di resa del conto sussiste, ai sensi dell’art. 93 del T.U.E.L., per il tesoriere e per ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, mentre ne restano esclusi coloro che hanno in consegna mobili per solo debito di vigilanza, ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico. In difetto di tali presupposti il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
La Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche è investita del conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili di un Comune per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato istruttore, con la relazione d’irregolarità n. 52/2024, ha rilevato l’insussistenza degli elementi per una proposta di regolarità e ha deferito il conto all’esame del Collegio.
Il conto era stato trasmesso dall’agente all’Amministrazione nel termine di cui all’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, ma depositato presso la Sezione oltre tale termine. L’istruttore ha inoltre evidenziato che l’atto non è tecnicamente qualificabile come conto giudiziale: la gestione ricompresa riguarda tutte le voci delle immobilizzazioni dell’Ente e non beni per i quali sussista un debito di custodia. Il consegnatario ha depositato memoria difensiva, rappresentando un errore del software di stampa; all’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della qualificazione soggettiva del consegnatario, da cui dipende la stessa ammissibilità del giudizio di conto. Il punto di partenza è l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dalla resa del conto coloro i quali hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La disposizione va letta insieme all’art. 93 del T.U.E.L., che impone il conto giudiziale a chi abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente.
La Corte distingue con precisione le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente della mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio richiama il criterio quantitativo e qualitativo: quando la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta al conto giudiziale. I beni di consumo giacenti e costituenti scorte strettamente necessarie restano esclusi dalla resa del conto, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).
Applicando tali principi, la Corte rileva che i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso agli Uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione in magazzino secondo il modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Ne consegue che sul consegnatario gravava, al limite, un obbligo di vigilanza e non di custodia, con difetto dei presupposti per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo la decisione limitata a mere questioni preliminari, le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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