Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario di beni in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 83 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che li detenga presso gli uffici per mera sorveglianza sul corretto impiego, senza gestione di magazzino, è titolare di un debito di vigilanza e non di un debito di custodia. A lui non si applica l’obbligo di resa del conto giudiziale previsto dall’art. 93 del T.U.E.L., che riguarda gli agenti contabili con maneggio di denaro o incaricati della gestione dei beni. In assenza dei presupposti normativi, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile. La qualificazione dell’agente discende dalla natura effettiva della relazione con i beni, non dalla sola inclusione nell’anagrafe degli agenti contabili.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un dipendente comunale, nominato consegnatario di beni mobili, per l’esercizio finanziario 2013. Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, aveva segnalato il deposito tardivo del conto, l’assenza del visto di regolarità del responsabile finanziario e del provvedimento di nomina, oltre alla mancanza della relazione dell’organo di controllo interno.

Nel merito, l’istruttore aveva rilevato che il conto elencava beni — automezzi, attrezzature informatiche, arredi — costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’ente, prive del requisito del debito di custodia. L’ente e il consegnatario avevano eccepito l’equivoco all’origine del deposito, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dall’obbligo di conto “coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza”. Richiama poi l’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto al tesoriere e a ogni altro agente contabile con maneggio di pubblico denaro o incaricato della gestione dei beni dell’ente.

La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock, destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascun ufficio, limitata alla sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte di uso immediato.

Il Collegio precisa il criterio di discrimine quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso gli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, con conseguente obbligo di conto. Restano invece esclusi i beni di consumo costituenti scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020; Sez. Liguria n. 133/2016).

Applicando tale griglia al caso concreto, la Corte rileva che i beni elencati erano in uso presso l’ufficio e non custoditi in un deposito. La mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione in magazzino conforme al modello 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario, al limite, un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto. Il giudizio è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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