Consegnatario per debito di vigilanza non tenuto alla resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 85 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali cui sia riferibile un mero debito di vigilanza, e non un debito di custodia, riveste la qualità di agente amministrativo e non di agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, egli non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da acquisizioni in stock e finalizzato a ricostituire le scorte operative; la mera sorveglianza sull’impiego dei beni assegnati agli uffici integra invece la fattispecie della vigilanza. Ove il rapporto di servizio si esaurisca in tale obbligo, difettano i presupposti normativi per la resa del conto e il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la posizione del consegnatario dei beni mobili di un comune, designato con delibera dell’ente, per l’esercizio finanziario 2020. Con relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha deferito la questione al Collegio, rilevando che il conto era stato trasmesso all’amministrazione oltre il termine dell’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e che l’atto era stato sottoscritto con il solo visto di regolarità, in qualità di responsabile del servizio finanziario, senza la firma quale agente contabile.

L’istruttoria ha inoltre evidenziato che il conto, pur redatto sul modello di legge, elencava le immobilizzazioni del patrimonio dell’ente — automezzi, attrezzature, sistemi informatici, arredamenti — per complessivi 1035 beni, con una consistenza iniziale e una consistenza finale determinate anche mediante percentuali di ammortamento. Da qui la contestazione della sua qualificazione tecnica come conto giudiziale. Il consegnatario ha replicato che un errore del software di stampa aveva prodotto un modello non conforme, depositando successivamente il documento integrato.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto agli agenti contabili con maneggio di denaro o incaricati della gestione dei beni dell’ente. Il dato letterale, ampio, non è però sufficiente: la giurisprudenza contabile consolidata — richiamata dalla Sezione, tra le altre, con Sez. Abruzzo n. 89/2015 e Sez. Piemonte n. 278/2021 — limita l’obbligo ai soli consegnatari per debito di custodia.

Il Collegio ricostruisce la distinzione. Il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza attiene invece alla sola sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e alla gestione delle scorte strettamente funzionali all’ordinario funzionamento dell’ufficio, secondo consumi programmati.

Il criterio discretivo è quantitativo e qualitativo insieme: se la giacenza presso l’ufficio eccede la ragionevole necessità di funzionamento, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, con conseguente obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti e costituenti scorte operative necessarie restano invece esclusi dal giudizio di conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che i beni elencati erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra una gestione di magazzino conforme al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Ne deriva che sul consegnatario gravava, al limite, un obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., trattandosi di decisione su mere questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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