Il consegnatario per debito di custodia non è tenuto al rendiconto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 86 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, riveste la qualifica di agente amministrativo e non di agente contabile, con la conseguenza che non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative; la mera sorveglianza sull’impiego dei beni assegnati agli uffici e destinati all’uso immediato integra invece il debito di vigilanza. La qualificazione dell’incarico determina la giurisdizione contabile: ove difetti il debito di custodia, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio concerne il conto giudiziale reso per l’esercizio 2021 dal consegnatario dei beni mobili di un Comune, designato con delibera del 2016. Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità n. 54/2024, aveva deferito il conto all’esame del Collegio rilevando plurimi profili: il deposito presso la Sezione era avvenuto oltre il termine dell’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; il consegnatario aveva apposto il visto di regolarità quale responsabile del servizio finanziario, senza la firma di agente contabile; mancava la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, del c.g.c.

Nel merito, il magistrato istruttore aveva osservato che il conto, pur redatto sul modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, elencava non già beni in custodia, bensì tutte le immobilizzazioni patrimoniali dell’ente — automezzi, attrezzature informatiche, impianti, arredamenti — per 1035 voci. L’agente contabile aveva replicato che il modello non conforme derivava da un errore del software di stampa e aveva depositato un documento integrato e sottoscritto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di qualificazione soggettiva e ritiene che essa assorba ogni altro profilo. La decisione muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che individua il consegnatario nel funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni ricevuti.

La Corte distingue analiticamente le due figure. Il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione, con configurazione di un debito di materie e di un connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandola alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato, entro limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali all’ufficio.

Il discrimine è quindi quantitativo e funzionale insieme: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo giacenti e costituenti le scorte strettamente necessarie restano invece esclusi, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).

Applicando tale griglia al caso, il Collegio rileva che i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino secondo il modello 24. Ne consegue che sul consegnatario gravava, al limite, un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto.

Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata a mere questioni preliminari, la Corte compensa le spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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