Contributi FEAGA indebiti e onere di aggiornamento del fascicolo aziendale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 31 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il percettore di contributi unionali a carico del FEAGA, erogati dall’organismo pagatore regionale, è legato all’amministrazione da un rapporto di servizio di tipo funzionale, che fonda la giurisdizione contabile. Il beneficiario è tenuto, ai sensi del D.M. n. 162 del 12.01.2015, a costituire e aggiornare il fascicolo aziendale e il piano colturale, indicando i corretti identificativi catastali delle porzioni condotte. La perdita del titolo di conduzione, determinata dalla risoluzione del contratto per inadempimento, impone la comunicazione all’organismo pagatore. L’omessa comunicazione integra condotta dolosa e genera danno pari ai contributi indebitamente percepiti, con obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 3 della l. n. 898/1986 e dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Le disfunzioni nella sincronizzazione tra sistemi informativi degli organismi pagatori non escludono il dovere informativo del beneficiario.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto, in proprio e quale legale rappresentante di un’azienda agricola, chiedendo la condanna al risarcimento in favore della Regione Toscana di euro 12.983,83, oltre rivalutazione e interessi. La segnalazione della Guardia di Finanza riguardava l’indebita percezione di contributi unionali correlati alla conduzione di terreni in assenza di titolo.
Il convenuto aveva acquistato da ISMEA un appezzamento agricolo con contratto di compravendita con riserva della proprietà ex art. 1523 c.c. Per il mancato pagamento di plurime rate, l’Istituto aveva formalizzato l’attestazione di inadempimento ex art. 13, co. 4-bis, del d.l. n. 193/2016, determinando la risoluzione del contratto. Il convenuto, pur posto a conoscenza della perdita del titolo, non aveva comunicato ad ARTEA Toscana la variazione, continuando a percepire i finanziamenti. Non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato preliminarmente la contumacia del convenuto, stante la mancata costituzione a fronte della regolarità delle notifiche dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione.
Nel merito, la Corte ha riconosciuto il rapporto di servizio di tipo funzionale tra l’amministrazione erogatrice e il destinatario della risorsa pubblica, richiamando Cass. SS.UU. n. 12664/2023 e, per fattispecie analoghe, Corte dei conti, Sez. giur. reg. Sicilia n. 235/2024. Il convenuto ha perso ogni titolo di conduzione dei terreni dall’annotazione dell’attestazione di inadempimento, circostanza resa nota con comunicazione ricevuta nel gennaio 2022 e implicitamente non contestata, avendo egli più volte richiesto di rinunciare agli effetti dell’attestazione senza procedere ai pagamenti.
La Corte ha richiamato la normativa unionale e nazionale che condiziona il diritto al beneficio al rispetto degli obblighi di corretta rappresentazione dei requisiti. In particolare, l’art. 60 del reg. UE n. 1306/2013 e l’art. 62 del reg. UE n. 2021/2116 escludono i benefici per chi abbia creato artificialmente le condizioni per ottenerli; l’art. 19 del regolamento delegato UE n. 640/2014 disciplina le sovradichiarazioni di superficie. L’art. 3, co. 1, della l. n. 898/1986 impone la restituzione dell’indebito, mentre l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 sancisce la decadenza dai benefici in caso di dichiarazione non veritiera.
Il D.M. n. 162 del 12.01.2015 impone al beneficiario di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale e di definire il piano colturale, che contengono gli identificativi catastali delle porzioni condotte. La condotta del convenuto è stata qualificata illecita, per non aver adempiuto al dovere informativo da cui derivava l’ammissibilità e la quantificazione del beneficio.
La Corte ha escluso rilevanza alle problematiche di sincronizzazione tra i sistemi informativi di AGEA e ARTEA: tali meccanismi, pur volti a prevenire indebiti pagamenti, non fanno venire meno il dovere dell’istante di fornire dati corretti. La condotta è stata ritenuta dolosa, per la piena cognizione della difformità tra fatti e realtà dichiarata.
Il danno è stato quantificato nei contributi indebitamente percepiti per gli anni 2021, 2022 e 2023, con condanna al pagamento in favore di ARTEA, quale organismo pagatore, oltre rivalutazione e interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.
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Nota della Redazione
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