Rito abbreviato contabile: pagamento e dichiarazione di nulla più dovuto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 11 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’ammissione al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. si perfeziona con il tempestivo versamento della somma determinata dal Collegio con il decreto di ammissione. Il pagamento deve risultare in modo certo e definitivo dalla documentazione depositata presso la Segreteria in data anteriore all’udienza fissata per la definizione. Verificata la regolarità e l’adeguatezza della prova dell’avvenuto pagamento, con l’adesione del pubblico ministero contabile, il giudice definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto. La definizione agevolata esaurisce la pretesa risarcitoria nei confronti del solo soggetto ammesso al rito.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha citato in giudizio due soggetti, un sindaco pro tempore e la responsabile dell’ufficio tecnico di un Comune, chiedendo la condanna al pagamento di euro 30.000,00 a titolo di danno all’immagine. La pretesa si fondava su una condotta di concussione accertata in sede penale con sentenza di primo grado, confermata in appello e divenuta definitiva per il rigetto dei ricorsi da parte della Corte di Cassazione.

La sola convenuta si costituiva e chiedeva la definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di euro 7.500,00, pari al cinquanta per cento della richiesta azionata nei suoi confronti, con il parere favorevole della Procura contabile. Il Collegio accoglieva l’istanza con decreto, determinando la somma dovuta e fissando il termine di trenta giorni per il versamento e per il deposito della documentazione attestante il pagamento.

La Motivazione della Corte

La questione attiene ai presupposti della definizione del giudizio contabile mediante rito abbreviato. Il Collegio verifica anzitutto il rispetto del termine e delle modalità fissate nel decreto di ammissione, che imponeva il deposito della prova del pagamento in data anteriore all’udienza di definizione.

La Corte accerta che il versamento è avvenuto in via tempestiva. La prova è costituita dalla ricevuta di esecuzione del bonifico e dalla reversale d’incasso emessa dal Comune creditore, documentazione idonea a dimostrare in maniera certa e definitiva l’integrale corresponsione della somma stabilita.

La regolarità e l’adeguatezza di tale documentazione sono state verificate in camera di consiglio con l’adesione del pubblico ministero contabile. Sussistono pertanto i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., con la conseguente declaratoria che nulla è più dovuto dalla convenuta ammessa al rito.

La particolarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. La Corte dispone inoltre l’annotazione a tutela dei dati personali delle persone fisiche indicate in sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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