Cessazione della materia del contendere e spese secondo la soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 18 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soddisfacimento della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo per venir meno dell’interesse delle parti a una pronuncia di merito, che non avrebbe più utilità. Tale evenienza è rilevabile d’ufficio, anche in mancanza di accordo delle parti, e può essere dichiarata su concorde istanza delle stesse. Sulle spese non si applica il criterio dell’integrale compensazione quando la condotta dell’ente abbia dato ragione alla pretesa della controparte: si segue il principio della soccombenza virtuale, temperato dalla considerazione del comportamento processuale collaborativo.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato e collocato in quiescenza, ha chiesto la riliquidazione della pensione con applicazione del coefficiente previsto dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, nella misura del 2,44% sulla quota retributiva, oltre agli arretrati maggiorati degli interessi legali.

L’INPS, costituendosi, ha comunicato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento secondo i criteri invocati e ha domandato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese compensate. Il ricorrente si è inizialmente opposto, evidenziando la mancata percezione degli arretrati: il giudizio è stato rinviato per la verifica del pagamento. Con successiva memoria il ricorrente ha dato atto dell’avvenuta corresponsione con la rata di novembre 2023, aderendo all’istanza ma insistendo sulle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva come entrambe le parti abbiano concordato sulla cessazione della materia del contendere. Il venir meno della condizione di procedibilità dell’azione discende dal soddisfacimento della pretesa: cade l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e a una decisione di merito ormai priva di utilità.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità — Cass. civ., n. 1378/2012; n. 10553/2009; n. 6909/2009; n. 4034/2007; Cass. S.U. n. 1048/2000 — e della stessa magistratura contabile (Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 26/2015). Sottolinea che la circostanza è rilevabile d’ufficio, come affermato da Cass. civ., Sez. VI, n. 7871 del 2019, a prescindere dall’accordo delle parti.

Sul regolamento delle spese la Corte non accoglie la richiesta di compensazione avanzata dall’INPS. Le spese liquidate nel dispositivo seguono il principio della soccombenza virtuale: la condanna riflette l’esito che il giudizio avrebbe avuto nel merito, non il solo dato formale dell’estinzione. Il Collegio tiene peraltro conto del comportamento processuale collaborativo dell’ente previdenziale.

L’INPS è quindi condannato al pagamento di euro 800,00, oltre a spese generali del 15 per cento, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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