Finanziamento pubblico non rendicontato e danno erariale da indebita fruizione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 17 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che ottiene un finanziamento regionale ed è vincolato alla gestione di denaro pubblico secondo un programma imposto dall’amministrazione è legato all’ente concedente da un rapporto di servizio, quale relazione funzionale che fonda la giurisdizione contabile. L’omessa rendicontazione dell’impiego delle somme e la mancata restituzione del residuo a seguito di revoca integrano gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa ex legge n. 20/1994, per sviamento di risorse pubbliche. Il danno erariale coincide con l’importo indebitamente fruito e non rendicontato, oltre oneri di agevolazione, interessi e rivalutazione. La condotta omissiva, protratta e accompagnata dal silenzio di fronte all’avvio del procedimento di revoca e all’invito a dedurre, è connotata da dolo, quantomeno nella forma dell’inadempimento volontario dell’obbligo di rendicontazione.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha citato in giudizio il titolare, in proprio e nella qualità di rappresentante legale, di un’impresa individuale cessata, per sentirlo condannare al pagamento di euro 14.306,37 a titolo di danno erariale, in favore della società in house Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

L’impresa aveva ottenuto nel 2013 un finanziamento di euro 25.000,00, di cui euro 17.500,00 a carico di fondi regionali, per l’avvio di una nuova attività artigiana, con piano di ammortamento a rate trimestrali. Il termine per il rendiconto finale delle spese non era stato rispettato e, perdurando la mancata rendicontazione, Finpiemonte aveva avviato e poi concluso il procedimento di revoca totale dell’agevolazione, intimando la restituzione delle somme. Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 c.g.c., accertata la ritualità della notifica della citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.

Nel merito, la domanda è accolta. La Corte ritiene comprovata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ravvisando un evidente sviamento di risorse pubbliche: l’impresa ha ricevuto un finanziamento regionale del cui impiego non è stata mai data rendicontazione, e alla condotta omissiva si è aggiunta la mancata restituzione del residuo credito e dei relativi oneri di agevolazione dopo la revoca.

Quanto al rapporto di servizio, il Collegio lo qualifica come relazione funzionale tra soggetto privato beneficiario ed ente concedente, quando il primo sia vincolato alla gestione di denaro pubblico secondo un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione. L’instaurazione del rapporto è correlata alla riferibilità all’impresa degli effetti degli atti dei suoi organi e all’attività della persona fisica che, disponendo della somma erogata, non ha posto in essere i presupposti per la sua legittima fruizione, frustrando lo scopo perseguito dall’amministrazione, in linea con Cass. n. 5019/2010. Il Collegio richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di gestione dei fondi comunitari e di concessione di provvidenze pubbliche.

Il nesso di causalità è individuato nella condotta che, una volta ottenuto il finanziamento, ha omesso di rendicontarne l’utilizzo in contrasto con le disposizioni che regolavano l’impiego delle risorse, precludendo a Finpiemonte i controlli sull’effettivo impiego. Il danno è quantificato nell’importo complessivo di euro 14.306,37, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell’evento lesivo.

Sull’elemento psicologico, la Corte ravvisa condotte obiettivamente connotate da volontà decettiva e quindi da dolo. Richiama l’orientamento della Sezione secondo cui la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non solo prudenza nella fase di richiesta, ma anche un comportamento rigoroso rispetto alle modalità di fruizione e rendicontazione, con connessa garanzia implicita del buon fine del programma pubblico (sentenza n. 61 del 2023, conformi le n. 227/2022, n. 56/2023). Rileva inoltre il silenzio serbato di fronte all’avvio del procedimento di revoca e all’invito a dedurre, indice di inadempimento volontario dell’obbligo di rendicontazione, presupposto indispensabile per il controllo dell’effettivo impiego delle risorse secondo i principi di trasparenza e verificabilità della legge n. 196/2009.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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