Opposizione dell’ente inammissibile contro decreto di resa del conto degli agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 35 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto che assegna il termine per la resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 141 e 142 cod. giust. cont., la legittimazione attiva spetta esclusivamente agli agenti contabili destinatari del provvedimento, e non all’ente di appartenenza, che è tenuto al solo deposito dei conti resi presso la segreteria della Sezione. L’ente che proponga opposizione è pertanto inammissibile per difetto della legittimazione a proporre il gravame e dell’interesse ad agire, richiamati dagli artt. 81 e 100 cod. proc. civ. e applicabili al processo contabile in virtù dell’art. 7 d.lgs. n. 174/2016. L’accoglimento di tale eccezione preliminare ha carattere assorbente e comporta l’esame delle ulteriori questioni solo in via subordinata. La presentazione dei conti da parte dei reali obbligati attiva comunque il giudizio di conto, ai sensi degli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto alla Sezione la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo agli anni 2016-2022 da parte degli agenti contabili dell’ente: l’istituto di credito presso cui è intrattenuto il rapporto di conto corrente, il cassiere interno per la gestione del servizio di cassa e il cassiere economo per il servizio di economato. Il giudice designato, con decreto n. 5/RC/2023, ha accolto la prospettazione della Procura e ha assegnato il termine di trenta giorni per il deposito dei conti presso l’ente e l’ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla presentazione, per il deposito presso la segreteria della Sezione.
L’ente ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto e l’accertamento, in via principale, dell’insussistenza della qualifica di agente contabile e, in subordine, dell’obbligo di resa del conto. A fondamento ha addotto la natura di ente pubblico non economico a base associativa, l’autonomia economico-finanziaria e regolamentare, l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’assoggettamento al controllo della Sezione controllo enti ex art. 100 Cost. La Procura ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e la contraddittorietà della condotta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione processuale sollevata dalla Procura. I destinatari del decreto emesso ex art. 141, commi primo e quarto, cod. giust. cont. e, quindi, i titolari del diritto di opposizione ex art. 142, comma primo, cod. giust. cont. sono gli agenti contabili che hanno omesso la presentazione del conto, come risultanti dall’anagrafe di cui all’art. 138 cod. giust. cont. Legittimati a ricorrere sono pertanto soltanto i destinatari del provvedimento di resa del conto, non l’ente tenuto al deposito presso la segreteria.
La Corte richiama il principio generale secondo cui la titolarità del diritto fatto valere attiene alla fondatezza della domanda e costituisce elemento costitutivo della stessa, così come affermato dalle Sezioni unite n. 2951 del 2016. L’applicazione di tale principio ai giudizi contabili, quando sia l’amministrazione e non i propri agenti a proporre opposizione, ha già condotto a declaratorie di inammissibilità. Viene richiamata, tra le altre, la sentenza n. 48 del 2019 della Sezione giurisdizionale del Trentino Alto Adige, che ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’ente per mancanza radicale delle condizioni dell’azione, ovvero dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e della legittimazione ex art. 81 cod. proc. civ., applicabili al processo contabile per il richiamo dell’art. 7 d.lgs. n. 174/2016.
L’eccezione è dunque fondata: legittimati a ricorrere sono soltanto gli agenti contabili e non l’ente di appartenenza. Il Collegio accoglie anche l’eccezione di contraddittorietà e illogicità della condotta, poiché l’opponente ha ottemperato al decreto opposto, ha notificato agli agenti il ricorso e il decreto e ha comunicato l’avvenuto deposito dei conti presso l’ente e presso la segreteria.
Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di legittimazione del soggetto proponente. L’accoglimento dell’eccezione preliminare ha carattere assorbente e, per il principio della ragione più liquida, comporta l’assorbimento delle ulteriori questioni. Il Collegio precisa infine che la presentazione dei conti da parte dei reali obbligati attiva il giudizio di conto, ai sensi degli artt. 145 e ss. cod. giust. cont., con trasmissione dei conti al magistrato relatore e condanna dell’opponente alle spese.
Nota della Redazione
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