Pensione militare sistema misto, aliquota 2,44% anche sotto i quindici anni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 42 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni dei militari liquidate con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la quota retributiva va determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il criterio vale anche per il personale cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità che a quella data vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, non assumendo più rilievo la distinzione tra posizioni sotto e sopra i quindici anni. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non è riservato ai soli militari con anzianità compresa tra quindici e venti anni, né a coloro la cui pensione sia calcolata con il solo sistema retributivo. Le eccezioni di decadenza fondate sull’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 e sull’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 non sono opponibili quando la domanda deduca un errore di diritto nella liquidazione del trattamento, restando ferma la prescrizione quinquennale dei singoli ratei.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio dal 1983, è cessato nel 2013 ed è titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995, contributivo per quelle successive. Al 31 dicembre 1995 egli vantava un’anzianità inferiore non solo a diciotto ma anche a quindici anni.
Con più istanze, l’ultima delle quali nel giugno 2023, il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della quota retributiva applicando l’aliquota prevista dall’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, come interpretata dalle Sezioni Riunite con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM. Il Comando Generale ha respinto la richiesta eccependo la decadenza, e l’INPS non ha riscontrato. Da qui il ricorso, con domanda di condanna al pagamento delle differenze dalla data del congedo, oltre accessori.
La Motivazione della Corte
Il giudice esamina anzitutto le eccezioni di decadenza triennale. Esse non colgono nel segno: nella specie non si discute di un errore di fatto o di calcolo, bensì di un presunto errore di diritto nella individuazione delle basi pensionabili e delle aliquote di rendimento. La controversia verte quindi sull’esatta misura della pensione e resta estranea alle ipotesi disciplinate dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973.
La Corte richiama l’orientamento, costituzionale e contabile, che afferma l’imprescrittibilità del diritto a pensione, con applicazione della sola prescrizione quinquennale dei singoli ratei, citando Corte cost. n. 8/1976 e pronunce di appello della stessa magistratura contabile. Nemmeno l’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 è invocabile, trattandosi di norma di carattere eccezionale, operante davanti al giudice ordinario e non suscettibile di applicazione analogica al sistema di previdenza pubblica. Viene richiamata Cass. n. 21319 del 2016 sull’inapplicabilità della decadenza quando si chieda l’adeguamento di una prestazione già riconosciuta.
Nel merito, la questione riguarda l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 a chi, al 31 dicembre 1995, non aveva maturato quindici anni. Le difese pubbliche sostengono una lettura restrittiva della norma, limitata ai militari con anzianità tra quindici e venti anni. La Corte ritiene invece di aderire all’indirizzo delle Sezioni Riunite, che hanno equiparato le posizioni dei militari sotto e sopra i quindici anni quanto al coefficiente di rendimento, stabilendo che la liquidazione avvenga sull’effettivo numero di anni maturati, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Il giudice richiama l’efficacia nomofilattica delle pronunce delle Sezioni Riunite, ai sensi dell’art. 117 c.g.c. e dell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 453/1993, e ne condivide l’argomentazione. Il ricorso è pertanto accolto: il ricorrente ha diritto alla riliquidazione della pensione con il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995, con decorrenza dal collocamento in congedo. Le differenze maturate spettano nei limiti della prescrizione quinquennale, con la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali sui singoli ratei, e le spese sono poste a carico delle Amministrazioni soccombenti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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