Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 51 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente, realizzata dall’amministrazione con la riliquidazione del trattamento pensionistico e il pagamento degli arretrati, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Viene meno, infatti, l’interesse delle parti a una pronuncia nel merito, che non avrebbe più utilità. Tale causa di estinzione è rilevabile anche d’ufficio, purché sul punto le parti concordino o la circostanza risulti obiettivamente. La definizione in rito preclude l’esame della questione sostanziale sulla misura del coefficiente di computo della quota retributiva.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare della Guardia di Finanza in congedo, ha chiesto la riliquidazione della propria pensione con applicazione del coefficiente previsto dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, indicato nella misura del 2,445% sulla quota calcolata con il sistema retributivo, oltre arretrati e interessi legali.

L’INPS, costituendosi, ha comunicato di avere già riliquidato il trattamento secondo i criteri del citato art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 con provvedimento del 7 ottobre 2021, corrispondendo gli arretrati con la rata di dicembre 2021, e ha domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate. La difesa del ricorrente ha aderito all’istanza con memoria del 19 aprile 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che entrambe le parti hanno concordemente richiesto la pronuncia di estinzione. Il presupposto è l’intervenuta carenza di una condizione di procedibilità dell’azione, determinata dal soddisfacimento della pretesa azionata.

Il Collegio argomenta che, a seguito della riliquidazione, è venuto meno l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e a una decisione di merito, che non arrecherebbe più alcuna utilità. Il principio è sostenuto dal richiamo a Cass. civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009 e n. 4034/2007, oltre che a Cass. Sez. Un. n. 1048/2000 e a Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 26/2015.

La Corte precisa che tale circostanza, sulla quale le parti hanno espressamente concordato, è rilevabile anche d’ufficio, come affermato da Cass. civ., Sez. VI, n. 7871 del 2019. L’estinzione opera dunque anche a prescindere dall’istanza di parte.

Quanto alle spese, la concorde richiesta delle parti integra giusti motivi ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., con conseguente integrale compensazione. La Corte dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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