Ausiliaria e limite dell’80%: cessazione della materia per avvenuta riliquidazione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 52 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere consegue all’avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’Amministrazione in pendenza di giudizio, quando la pretesa del ricorrente risulti in concreto soddisfatta, sia pure non integralmente. In tema di ausiliaria militare, la valorizzazione dei contributi versati in tale periodo ai sensi dell’art. 1864 C.O.M. opera nel rispetto del limite massimo invalicabile dell’80% della base pensionabile, confermato dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, che ha integrato l’art. 24, comma 2, D.L. n. 201/2011. Ne deriva la legittimità della rideterminazione che mantenga fermo tale limite. Le spese di lite sono compensate quando la pretesa attorea non sia stata riconosciuta secondo il formulato del ricorso introduttivo.

Il Fatto

Il ricorrente, primo maresciallo luogotenente dell’Esercito Italiano, ha cessato il servizio permanente nel 2014 ed è transitato in ausiliaria fino al 2019, congedandosi poi in modo assoluto. Durante l’ausiliaria ha versato contributi pensionistici nella misura dell’8,80%, restando a carico del Ministero della Difesa il restante 24,20%.

Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione per il servizio svolto dal 1° gennaio 2012 (c.d. quota C), comprensivo del periodo in ausiliaria, e l’applicazione dell’art. 1864 Codice Ordinamento Militare, assumendo l’illegittimità della limitazione disposta dalla circolare del Ministero della Difesa n. 0036294/2022. Questa escludeva la riliquidazione per quanti, nel sistema retributivo, avessero già raggiunto al 31.12.2011 la massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% di cui all’art. 54, comma 7, d.P.R. n. 1092/1973.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica portata all’esame del giudice contabile riguarda il rapporto tra valorizzazione dei contributi versati durante l’ausiliaria, per il ricalcolo del trattamento definitivo ai sensi dell’art. 1864 C.O.M., e il limite dell’80% della base pensionabile previsto dall’art. 54, comma 7, d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente sosteneva che tale percentuale concernesse il tetto della base pensionabile e non la massima anzianità contributiva, dovendosi valorizzare tutte le anzianità maturate.

Nel corso del giudizio il Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito ha dapprima riconosciuto la legittimità dell’istanza, rinviando la riliquidazione all’aggiornamento dei programmi informatici. Ha poi emesso il decreto “ruolo variazione” n. 495 del 01.08.2023, applicando alla quota contributiva il nuovo coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dell’ausiliaria; quindi il ruolo variazione n. 809 del 15.09.2023, che annulla e sostituisce il precedente decreto, erroneamente elaborato per un malfunzionamento informatico.

Il Centro, nella propria relazione, ha affermato che il ricorrente è titolare di un trattamento con aliquota di rendimento del 79,9% e non dell’80% come dallo stesso asserito, cosicché la valorizzazione dei contributi versati in ausiliaria può avvenire fermo restando il limite massimo invalicabile dell’80% dell’aliquota di rendimento, confermato dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014.

Il giudice monocratico, preso atto dell’avvenuta riliquidazione del trattamento in pendenza di causa, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, la Corte ha rilevato che la riliquidazione avviene mantenendo fermo il limite dell’80% della base pensionabile e nel rispetto del doppio vaglio introdotto dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014: la pretesa del ricorrente, pertanto, non è stata riconosciuta per come formulata nell’atto introduttivo e le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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