Restituzione dell’acconto e cessazione della materia del contendere nel danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 112 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la sopravvenuta restituzione della sorte capitale indebitamente erogata, con conseguente eliminazione del danno erariale contestato, determina la cessazione della materia del contendere, quale riflesso processuale del venir meno dell’interesse delle parti a proseguire il giudizio. La declaratoria opera nei limiti del quantum oggetto di domanda, ovverosia della sola sorte capitale, restando salve le autonome iniziative dell’amministrazione danneggiata per il recupero delle ulteriori somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione nel periodo intercorrente tra erogazione e restituzione. L’accertata definizione del rapporto sul piano sostanziale giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia ha citato in giudizio tre soggetti — due funzionari regionali e il titolare di una ditta beneficiaria — chiedendo la condanna solidale al pagamento di complessivi Euro 33.686,70, o del maggiore importo accertato, in favore di AGEA, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’addebito riguardava l’illecita percezione di un’anticipazione di Euro 33.000,00 erogata a valere sulla Sottomisura 8.3 del PSR Puglia 2014/2020, nell’ambito di un contesto di mala gestio e di condotte illecite emerse da indagini penali.

I convenuti si sono costituiti eccependo, tra l’altro, la sospensione del giudizio in pendenza del procedimento penale. Nel corso dell’udienza pubblica il Pubblico Ministero ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, adesione espressa dalle difese, essendo intervenuta la restituzione delle somme.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende atto della richiesta del Pubblico Ministero e la ritiene meritevole di accoglimento. La definizione in questi termini costituisce il riflesso processuale della sopravvenienza di un fatto che determina il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, quindi, del loro interesse a proseguire il giudizio.

Il fatto sopravvenuto è individuato dalla Corte nella restituzione della somma oggetto di anticipazione: consta in atti il bonifico disposto dal beneficiario in data 6 dicembre 2023 per Euro 33.000,00 in favore di AGEA. Il Pubblico Ministero non ha formulato rilievi sul buon esito del versamento e, invocando la cessazione, ha implicitamente limitato il quantum alla sorte capitale richiesta, con esclusione delle poste accessorie.

La Sezione chiarisce i confini della declaratoria. In ragione della reciproca autonomia e indipendenza tra l’azione di responsabilità esercitata dalla P.A. danneggiata e i medesimi fatti materiali, la cessazione non pregiudica le eventuali iniziative per il recupero delle ulteriori somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione nel periodo intercorrente tra l’erogazione della sorte capitale e la sua restituzione. La pronuncia opera dunque sul solo capitale, richiamando il precedente della stessa Sezione (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 14 giugno 2021, n. 550).

Quanto alle spese, la definizione del giudizio sulla base della sopravvenuta eliminazione del danno erariale contestato integra i presupposti per la compensazione delle spese di lite. Il Collegio dichiara pertanto cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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