Definizione del giudizio di responsabilità per pagamento integrale e spese (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 12 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, il pagamento integrale della somma oggetto del decreto di condanna emesso in esito al rito abbreviato, se documentato e tempestivo, consente la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 8, CGC, senza necessità di ulteriore istruttoria. Le concordi conclusioni delle parti, confortate dalla prova dell’avvenuto versamento, non trovano motivi di dissenso da parte del collegio. Alla definizione favorevole consegue comunque la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate dalla segreteria con nota in calce. Il pagamento della somma oggetto del decreto non elide, dunque, l’onere delle spese processuali a carico dell’obbligato.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato il convenuto chiedendo la condanna al pagamento di euro 6.240,00 in favore del comune di Vieste, a titolo di responsabilità per un’omessa condotta connessa a due contratti di compravendita stipulati dal Comune il 22 ottobre 2008. L’addebito riguarda l’inerzia del convenuto rispetto ad alcune obbligazioni nascenti da quei contratti e il mancato stanziamento delle risorse necessarie, con un ritardo a lui ascrivibile quantificato in circa quattordici mesi sul ritardo complessivo.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto di essere ammesso al rito abbreviato, con parere favorevole del Procuratore regionale. È stato così emesso il decreto n. 4/2023 del 22 giugno 2023, cui ha fatto seguito il versamento della somma e la richiesta condivisa di definizione del giudizio ai sensi di legge.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto la richiesta di definizione anticipata avanzata dal convenuto e condivisa dal Pubblico ministero. La sequenza procedimentale è lineare: ammissione al rito abbreviato, emissione del decreto di condanna, pagamento della somma e richiesta congiunta di chiusura del giudizio.
Il punto centrale è la verifica dell’adempimento. La Corte rileva che il difensore del convenuto ha trasmesso, in data 13 luglio 2023, la documentazione del bonifico relativo alla somma di 3.120,00 euro in esecuzione del decreto n. 4/2023. Il versamento risulta così documentato e tempestivo rispetto ai termini del procedimento.
Su questa base il collegio ritiene di non doversi discostare dalle concordi conclusioni delle parti. Il pagamento integrale dell’importo oggetto del decreto integra la fattispecie prevista dall’art. 6, comma 8, CGC, che consente la definizione del giudizio senza ulteriore attività istruttoria.
Alla definizione del giudizio consegue la condanna del convenuto alle spese processuali, nella misura liquidata dalla segreteria con nota in calce al provvedimento. Il pagamento della somma dovuta non esonera, quindi, l’obbligato dall’onere delle spese, che restano a suo carico.
Il giudizio viene pertanto definito in conformità alle richieste convergenti, con pronuncia favorevole quanto all’effetto estintivo dell’obbligazione principale e con regolazione delle spese a carico del convenuto.
Nota della Redazione
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