Giurisdizione del giudice ordinario sull’indebito di assegno sociale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 110 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito previdenziale, la giurisdizione della Corte dei conti ha carattere esclusivo e si fonda sul criterio di collegamento costituito dalla materia: essa comprende le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale e riguarda le pensioni dei pubblici dipendenti a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge. Il recupero di un indebito su assegno sociale (pensione cat. AS) non rientra in tale ambito e appartiene alla cognizione del giudice ordinario. Il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 15 c.g.c.; la declaratoria in favore del giudice ordinario consente la riassunzione secondo l’art. 17, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione INPS cat. AS, impugna la nota con cui l’Istituto gli ha comunicato un indebito di € 366,08 riferito al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013. L’importo deriverebbe da una ricostituzione centralizzata del febbraio 2014, con cui l’INPS ha rideterminato l’assegno sociale per il 2013 in ragione della liquidazione, nel novembre 2013, della pensione di vecchiaia.
Il ricorrente invoca l’irripetibilità dell’indebito, valorizzando la presunzione di impiego delle somme per i bisogni fondamentali propri e della famiglia e la natura dell’assegno sociale, pari al 50% del minimo vitale; eccepisce inoltre la prescrizione, trattandosi di somme risalenti al 2013. L’INPS, costituitasi, oppone il termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. e chiede il rigetto. All’udienza la difesa dell’Istituto solleva il difetto di giurisdizione della Corte.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, rilevabile d’ufficio ex art. 15 c.g.c., poiché il petitum concerne il recupero di un indebito relativo a pensione cat. AS. Richiama il quadro normativo: l’art. 62, commi 1 e 2, R.D. n. 1214/1934 e l’art. 18, comma 1, lett. c) e d), D. Lgs. n. 174/2016, che attribuiscono alla Corte i giudizi in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge.
Il criterio di riparto è individuato nel carattere esclusivo della giurisdizione contabile, ancorata alla materia: rientrano tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale, ossia quelle concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché ogni diritto relativo al rapporto pensionistico anche in costanza di lavoro. La Corte richiama Cass. SS.UU. n. 573/2003, n. 152/1999, n. 96/1999, n. 10131/2012 e n. 11849/2016, oltre a n. 7958/2015.
Secondo tale orientamento, la giurisdizione contabile attiene al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell’ex dipendente. Nella specie, però, il trattamento su cui è stato accertato l’indebito è una pensione sociale — cat. AS — il cui ambito non è attribuito alla giurisdizione contabile e spetta invece al giudice ordinario.
La Corte dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, presso il quale la parte potrà riassumere il giudizio secondo modalità e termini dell’art. 17, comma 2, c.g.c. Poiché la decisione si fonda su una mera questione pregiudiziale, dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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