Quota retributiva della pensione militare mista al 2,44% annuo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 31 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il criterio della ripartizione temporale tra sistema retributivo e contributivo prevale sulla lettura restrittiva che riservava l’aliquota del 44% ai soli militari cessati con anzianità compresa tra 15 e 20 anni. L’appello dell’Istituto previdenziale che contesti tale computo è infondato. Le spese dei due gradi sono compensate quando il nuovo orientamento nomofilattico sia intervenuto dopo la proposizione dell’appello.

Il Fatto

Un ex maresciallo dell’Aeronautica Militare, collocato in quiescenza dal 9 aprile 2013 con un’anzianità contributiva utile di 30 anni, 4 mesi e 19 giorni, di cui 9 anni, 2 mesi e 11 giorni al 31 dicembre 1995, ricorreva alla Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico. Il militare era soggetto al sistema di calcolo misto.

Il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso, applicando l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e riconoscendo l’aliquota di rendimento del 44%, con pagamento delle differenze sui ratei arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale anteriore alla diffida. L’INPS proponeva appello, contestando la generalizzata applicazione di tale aliquota ai militari con anzianità inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Sezione dichiara la contumacia dell’appellato, non costituitosi nel grado di appello nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c.

Nel merito, la questione riguarda le modalità di computo della quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto in favore di un militare cessato con oltre 20 anni di anzianità utile e con meno di 15 anni al 31 dicembre 1995. L’appello è dichiarato infondato, in coerenza con l’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite di questa Corte espresso con la sentenza n. 12/2021/QM del 9/9/2021.

La Corte richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite: la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. L’argomento dell’Istituto, che invocava la sentenza n. 1/2021/QM per escludere l’aliquota del 44%, non convince: quella pronuncia risale a un momento in cui la decisione maggiormente pertinente alla vicenda controversa non era ancora pubblicata, mentre il primo giudice vi aveva conformato le proprie statuizioni.

La Sezione richiama il canone della sinteticità, elevato dal codice della giustizia contabile a principio generale degli atti processuali e della sentenza, agli artt. 5 e 39 c.g.c. e alle norme di attuazione, e per la decisione rinvia al percorso argomentativo dell’Organo nomofilattico.

Il gravame è dunque respinto. Non residua margine di incertezza sul diritto all’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota parte della pensione calcolata con sistema retributivo, né sul pagamento delle differenze sui ratei arretrati con gli accessori di legge, nei termini statuiti dal primo giudice e nei limiti della prescrizione, profilo coperto da giudicato.

Le spese dei due gradi di giudizio sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., perché la novità del recente orientamento nomofilattico è intervenuta dopo la proposizione dell’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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