Responsabilità per omessa conclusione del procedimento SUAP e riparto del nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 150 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per omessa o tardiva conclusione del procedimento, la fattispecie tipizzata dall’art. 2, comma 9, legge n. 241/1990 presuppone il preventivo accertamento, sul contesto normativo di riferimento, della competenza dell’agente all’adozione dell’atto omesso. La condotta omissiva del dirigente che non rende il parere endoprocedimentale di propria competenza integra colpa grave e cagiona danno indiretto quando dalla condanna alle spese di lite consegua il pregiudizio erariale. Il nesso causale va tuttavia ridimensionato in ragione del concorso dei responsabili degli altri uffici, ciascuno secondo il proprio profilo di competenza. La qualità di responsabile del procedimento non basta, di per sé, a fondare la responsabilità: occorre la prova dell’assegnazione formale, non essendo ammesse forme di responsabilità oggettiva di mera posizione.
Il Fatto
Una società privata presenta al Comune istanza per l’installazione di impianti pubblicitari. L’amministrazione non conclude il procedimento nei termini. La società ricorre al giudice amministrativo, che accerta l’inottemperanza, ordina la conclusione del procedimento con provvedimento espresso e condanna il Comune alla refusione delle spese di lite. Il Comune liquida la somma in favore della società.
La Procura regionale contesta al capo dell’area tecnico-urbanistica e alla responsabile del procedimento la condotta omissiva generatrice del pregiudizio e chiede la condanna pro-quota al ristoro del danno indiretto. I convenuti eccepiscono il difetto di competenza, la riconducibilità del procedimento al SUAP e l’assenza di collegamento causale tra la condotta e la liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2, comma 9, legge n. 241/1990 e chiarisce che la responsabilità esige la previa verifica della competenza dei convenuti all’atto omesso. Ritiene priva di attitudine probatoria la circostanza che, dopo la decisione del giudice amministrativo, il procedimento sia stato concluso con atti dei medesimi convenuti: si tratta di condotta successiva all’evento dannoso, al più indiziaria. Analogo ragionamento vale per la nota difensiva trasmessa all’ente e per la richiesta di parere asseritamente inoltrata alla Polizia Locale, la cui assenza di riscontro è attestata dalla nota del Segretario generale: una condotta non lineare, ma priva di efficacia causale, poiché la soccombenza virtuale e la condanna alle spese erano già determinate.
Sul piano della competenza, la Corte ricostruisce il quadro normativo: il regolamento comunale del 2006 attribuiva al settore tecnico-urbanistico il rilascio delle autorizzazioni, ma la sua vigenza quinquennale era già scaduta al momento dell’istanza. Il D.P.R. n. 160/2010 ha introdotto il SUAP e il procedimento unico, con individuazione del responsabile e acquisizione dei pareri tecnici. Il regolamento del 2021 ha poi fatto espressamente salva la disciplina del SUAP per le istanze degli operatori professionali. La domanda, riconducibile alla prestazione di servizi, rientrava dunque nel procedimento unico, con competenza del SUAP e, per i profili di rispettiva attribuzione, anche del settore urbanistico.
Il convenuto ammette di essere stato coinvolto nel procedimento e di non aver espresso con atto formale il parere di propria competenza, come non ha fatto la Polizia Locale. La Corte respinge la tesi della recessività del parere urbanistico: gli interessi da ponderare sono di eguale rilievo, senza gerarchia tra circolazione stradale e assetto del territorio; richiama, sulla disciplina vigente, Cons. Stato, sez. V, n. 6175 del 30 ottobre 2018.
Quanto alla colpa grave, la Corte ravvisa una grave trascuratezza, aggravata dalla circostanza che gli incontri informali con il Comandante della Polizia Locale non furono seguiti da alcun atto formale nei termini. Sul nesso causale, la fattispecie è di responsabilità indiretta e irrilevante è la mancata partecipazione del convenuto al giudizio amministrativo, poiché l’ente era rimasto contumace e il procedimento era ancora pendente. Il contributo causale va però condiviso con i responsabili del SUAP e della Polizia Locale, non avendo il primo adottato gli atti di impulso e il secondo il parere tecnico: al parere urbanistico omesso si attribuisce un ruolo causale pari a un terzo. Il potere riduttivo non è esercitato stante la gravità della condotta.
La posizione della responsabile del procedimento è assolta per assenza di prova: non risulta l’assegnazione formale, anche telematica, del procedimento da istruire, né la sua partecipazione agli incontri. La mera titolarità della funzione non fonda la responsabilità, e alla fase pre-processuale non si applica il principio di non contestazione, invocabile solo verso le parti costituite ai sensi dell’art. 95 c.g.c.. Le spese seguono la soccombenza del convenuto.
Nota della Redazione
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