Pensione di inabilità: serve incapacità assoluta a qualsiasi lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 148 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, per le infermità non dipendenti da causa di servizio, richiede lo stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale condizione va accertata con criteri rigorosi e non coincide con la più attenuata inabilità a qualsiasi proficuo lavoro né con l’inidoneità alle mansioni proprie del rapporto di lavoro rivestito. Il requisito è integrato solo in presenza di infermità a prognosi sfavorevole, incompatibili con qualsiasi attività, anche marginale o discontinua, e valutate in termini assoluti, a prescindere dal concreto rapporto di lavoro. Ne consegue che la persistenza di una sia pur minima capacità funzionale residua, anche pari all’1%, osta alla concessione del trattamento. È pertanto irrilevante la misura di tale capacità residua e la richiesta di chiarimenti al CTU sul punto.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno con qualifica di assistente economico-finanziario presso la Questura di Cagliari, ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione gli ha negato la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, domanda presentata il 10.07.2017. La CMO di Cagliari, con verbale del 19.02.2018, lo aveva giudicato non inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa, pur accertando l’inidoneità psicofisica permanente assoluta alle mansioni di dipendente pubblico, con conseguente risoluzione del rapporto per inabilità.

Il ricorrente ha dedotto la gravità delle proprie condizioni di salute, affetto da plurime infermità (cardiopatia, vasculopatia cerebrale cronica, OSAS di grado grave, obesità di terza classe, BPCO e altre), ritenute integranti i requisiti di legge. Il Ministero si è costituito sostenendo la correttezza del proprio operato e la insussistenza dei requisiti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente ribadito la propria giurisdizione in materia pensionistica, richiamando il costante indirizzo della Suprema Corte. Nel merito ha chiarito che la norma richiede uno stato di assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa, da valutare in modo rigoroso e pregnante, tale da non lasciare residuare alcuna capacità lavorativa, sebbene minima.

Il Giudice ha distinto nettamente tale requisito dalla diversa e più attenuata condizione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, ravvisando tra i due concetti una differenziazione ontologica e di carattere sanitario. Ha poi richiamato l’ordinanza istruttoria n. 126/2020, con cui era stato richiesto un parere medico-legale all’ATS Sardegna, per verificare l’esistenza delle condizioni di legge.

Il CTU, nel parere trasmesso con nota del 12.07.2024, ha evidenziato che le infermità riscontrate dalla CMO sono complessivamente invalidanti, ma non comportano la totale inabilità richiesta. Il requisito normativo si colloca su un livello ulteriore e più elevato, raggiungibile solo con gravi stati psicopatologici o condizioni cliniche estreme comportanti l’impossibilità o la gravissima limitazione della deambulazione autonoma e della capacità funzionale globale. Secondo il CTU residua invece, per quanto in misura ridotta, un residuo funzionale psicofisico, applicabile in attività confacenti alla qualifica originariamente rivestita.

La Corte ha ritenuto pienamente condivisibili le valutazioni del CTU, in presenza di pareri univoci e concordi dei due organi medico-legali, sorretti da motivazioni valide, puntuali ed esaustive. Le deduzioni difensive sono state giudicate generiche e recessive, non sufficienti a scalfire il solido quadro clinico. Il Giudice ha inoltre respinto l’istanza di chiarimenti avanzata dalla difesa il 09.09.2024, relativa alla percentuale di funzionalità residua, perché del tutto irrilevante: la norma richiede in maniera tassativa lo stato di assoluta e totale inabilità, senza alcun riferimento alla possibilità di impiego concreto.

Il ricorso è stato quindi respinto perché infondato. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della natura della controversia e delle difficoltà dell’accertamento sanitario.

Nota della Redazione

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