Controllo bilanci aziende sanitarie e superamento limiti spesa personale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 196 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale, esercitato ai sensi dell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012, la Sezione regionale di controllo verifica il rispetto dei vincoli di spesa e la sostenibilità degli equilibri di bilancio. Il limite di spesa per il personale di cui all’art. 11, comma 1, d.l. n. 35/2019 e quello di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 costituiscono principi generali di coordinamento della finanza pubblica, non derogabili né da clausole contrattuali né dalla disciplina regionale. L’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 assoggetta al limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 anche il personale universitario in assistenza e i medici in formazione specialistica, non essendo configurabili esclusioni non previste dalla norma.
Il Fatto
Nell’ambito del programma di controllo per l’anno 2023, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato la documentazione relativa a un’azienda ospedaliero-universitaria, con particolare riguardo alla relazione-questionario resa dal collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2021. L’istruttoria ha coinvolto anche l’area sanità e sociale della Regione.
Il bilancio evidenziava una perdita di esercizio in forte crescita rispetto all’anno precedente. Sono emersi profili di criticità in materia di spesa per il personale, gestione dei crediti e dei debiti, contenzioso e investimenti finanziati con risorse del PNRR.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo del controllo. L’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005 estende agli enti del Servizio sanitario nazionale le disposizioni dettate per gli enti locali; l’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012 richiama le medesime procedure per la verifica degli equilibri economico-finanziari e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicarli.
Sul piano della gestione, la Corte rileva una perdita di esercizio rilevante, ascritta dall’ente all’emergenza pandemica, agli adeguamenti di legge e contrattuali e a circostanze estranee alla gestione ordinaria. La Sezione prende atto delle giustificazioni fornite, senza tuttavia pronunciarsi sulla loro idoneità a neutralizzare il disavanzo.
Il profilo centrale riguarda la spesa per il personale. L’ente aveva sostenuto che il vincolo di spesa, per effetto dell’art. 2, comma 71, legge n. 191/2009, è definito a livello regionale e non più aziendale, con conseguente raggiungimento dell’obiettivo assegnato. La Sezione non condivide l’impostazione: rileva il superamento del limite fissato dall’art. 11, comma 1, d.l. n. 35/2019, tenuto conto della spesa realizzata nel 2021 rispetto a quella sostenuta nel 2018, e del limite di costo 2004. Rinvia ai successivi controlli la verifica del rispetto del limite su base regionale.
La Corte si sofferma poi sull’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 173/2012 e Corte cost. n. 182/2011), ribadisce che la norma pone un obiettivo generale di contenimento della spesa per il personale non di ruolo e che il limite del 50% rispetto al 2009 non può essere derogato né con legge regionale né con atto amministrativo. Ne deduce che le eccezioni prospettate dall’ente — personale universitario in assistenza e medici in formazione specialistica — non trovano fondamento: la disciplina richiamata non prevede deroghe, mentre altre fattispecie derogatorie sono espressamente contemplate dal legislatore. Il superamento del limite è dunque accertato.
La Sezione esamina infine la consistenza di crediti vetusti verso la Regione e le aziende sanitarie pubbliche, l’andamento dei debiti verso fornitori e il contenzioso. Su questi profili prende atto delle relazioni dell’ente, che documentano incassi, compensazioni e riduzioni del pagato scaduto negli esercizi successivi.
Nota della Redazione
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