Indebito pensionistico e affidamento del pensionato sulla pensione provvisoria (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 18 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere dell’Amministrazione di modificare il provvedimento di pensione provvisoria e di recuperare, a conguaglio, le somme indebitamente erogate permane anche dopo la scadenza del termine regolamentare per l’adozione del provvedimento definitivo. A tale situazione di potere si contrappone però il legittimo affidamento del pensionato, che consta di un elemento oggettivo (il vantaggio conseguito), di un elemento soggettivo (la plausibile convinzione di avervi titolo, in assenza di dolo) e di un elemento temporale (il lungo decorso del tempo). Il recupero dell’indebito è pertanto escluso quando l’affidamento si sia consolidato e l’errore dell’Amministrazione non fosse macroscopico né rilevabile con l’ordinaria diligenza. Alla dichiarazione di irripetibilità consegue il diritto alla restituzione di quanto trattenuto, con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Primo Maresciallo dell’Aeronautica collocato in ausiliaria per limiti di età, ha percepito dal 16 aprile 1999 al 31 ottobre 2022 un trattamento pensionistico provvisorio. Con provvedimento del 21 giugno 2023 l’INPS gli ha comunicato un indebito netto di € 11.912,90, derivante dal conguaglio tra la pensione provvisoria e quella definitiva liquidata dal Ministero della Difesa, e ha avviato il recupero mediante rate mensili.
Il pensionato ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, deducendo il difetto di motivazione e l’intervenuto consolidamento della situazione per effetto del lungo tempo trascorso. L’Istituto ha chiesto il rigetto, sostenendo che il ricorrente non contestava l’avvenuto pagamento né la quantificazione delle somme, ma solo la legittimità della ripetizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice individua la questione nella ripetibilità delle differenze emerse in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva. In via preliminare esclude che lo spirare dei termini regolamentari di settore privi l’Amministrazione del diritto/dovere di modificare l’originario provvedimento provvisorio, richiamando SS.RR. n. 2/2012/QM.
Quanto al regime applicabile, la Corte esclude l’operatività degli artt. 203 e 206 del d.P.R. n. 1092/1973, dettati per la revoca o modifica del provvedimento definitivo, e dell’art. 2033 c.c., non applicabile al sottosistema pensionistico secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 431/1993 e n. 1/2006) e contabile (SS.RR. n. 7/2007/QM).
Il percorso argomentativo si concentra allora sui tre elementi costitutivi dell’affidamento elaborati dalle Sezioni Riunite: il vantaggio del privato, la sua plausibile convinzione di avervi titolo senza dolo, e il decorso del tempo. Nel caso concreto la pensione provvisoria è stata corrisposta per oltre vent’anni e il provvedimento definitivo è stato emesso e portato ad esecuzione con enorme ritardo. L’inerzia prolungata dell’Amministrazione e dell’INPS ha così rafforzato nel pensionato il ragionevole convincimento della spettanza del trattamento.
La Corte rileva inoltre che dagli atti non è emerso alcun elemento idoneo a chiarire le ragioni della discordanza tra i due provvedimenti e che l’errore non era macroscopico né di facile individuazione, anche in ragione dell’entità contenuta dell’indebito rapportata agli anni trascorsi. Il dovere di leale collaborazione del pensionato, precisa il giudice, riguarda gli elementi a lui noti e non quelli conosciuti o conoscibili dall’Amministrazione con l’ordinaria diligenza.
Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazione di non ripetibilità della somma erogata in eccedenza e riconoscimento del diritto alla restituzione di quanto già recuperato. Gli interessi legali decorrono dal deposito del ricorso, in aderenza a SS.RR. n. 33/QM del 2017. Le spese sono compensate in ragione della complessità della controversia e delle oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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