Il concorso del consulente nella percezione indebita del contributo e la decorrenza della prescrizione dall’occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 72 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione contabile nei confronti del soggetto che, pur privo di un rapporto formale con l’amministrazione, si inserisca in via di fatto nell’iter procedimentale di concessione di un finanziamento pubblico, svolgendo attività preparatorie e istruttorie indispensabili all’ottenimento del beneficio e configurandosi come dominus dell’operazione. In caso di condotta connotata da dolo, i concorrenti nel danno erariale rispondono in solido, ai sensi dell’art. 1310 c.c., richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c. Il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal momento in cui il danno diviene concreto e attuale, può essere differito alla data della scoperta del pregiudizio qualora siano poste in essere condotte commissive attive, quali falsificazioni documentali, specificamente dirette ad occultare l’illecito, secondo la disciplina di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, come novellato dalla legge n. 1/2026.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio la titolare di un’impresa individuale e una consulente, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno erariale conseguente all’indebita percezione di un contributo pubblico erogato dalla Regione Toscana nell’ambito del bando POR FESR 2014-2020. La beneficiaria aveva ottenuto un anticipo per l’acquisto di un macchinario, senza mai realizzare l’investimento e senza presentare la rendicontazione, chiedendo una proroga basata su false informazioni. La consulente, secondo l’accusa, aveva ideato e coordinato l’intero sistema fraudolento, predisponendo documentazione contraffatta e gestendo le pratiche per conto di diversi richiedenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente confermato la giurisdizione contabile nei confronti di entrambe le convenute. Per la percettrice diretta, il rapporto di servizio è sorto per effetto dell’ottenimento e del trattenimento illegittimo del finanziamento. Per la consulente, la giurisdizione è stata radicata sulla scorta del duplice rilievo dell’intervento decisivo nell’iter procedimentale di concessione, quale attività preparatoria indispensabile ai sensi dell’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14436/2018, e dell’assimilazione al percettore diretto, avendo ricevuto somme a valere sui contributi e operato come dominus dell’operazione secondo l’orientamento di cui a Cass. SS.UU. n. 1994/2022.
Respinta l’eccezione di nullità della notifica, il Collegio ha quindi esaminato l’eccezione di prescrizione, ritenendola infondata. Il termine quinquennale non decorre dalla scadenza del termine per la realizzazione del progetto, bensì dal momento in cui il danno diviene certo e attuale, coincidente con il provvedimento di revoca del contributo. La decorrenza è stata, tuttavia, ulteriormente differita per la sola consulente, in ragione del disposto dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, come novellato dalla legge n. 1/2026, che preclude la decorrenza del termine in presenza di condotte commissive attive, quali la falsificazione di documenti, specificamente dirette ad occultare il danno.
Nel merito, la Corte ha accertato la responsabilità di entrambe le convenute per il danno erariale. Quanto alla consulente, il quadro probatorio è stato ritenuto grave, preciso e concordante, evidenziando la detenzione delle credenziali altrui, la predisposizione di un preventivo falso, l’invio di una richiesta di proroga mendace e la gestione di veri e propri cluster di richiedenti, elementi tutti dimostrativi del deliberato intento fraudolento. L’assenza di un rinvio a giudizio nel procedimento penale EPPO è stata ritenuta irrilevante, in ragione dell’autonomia tra i giudizi.
Con riferimento alla beneficiaria, è stata riconosciuta la piena responsabilità per la presentazione di una domanda priva di alcuna concreta finalità imprenditoriale. La mancata realizzazione dell’investimento e la percezione di redditi da lavoro dipendente in settori estranei hanno confermato la volontà di appropriarsi delle risorse pubbliche. Il ruolo marginale e l’asserita soggezione alla consulente non sono stati ritenuti scriminanti.
La condanna è stata pronunciata per l’importo di 19.600,00 euro, pari al finanziamento erogato, oltre rivalutazione e interessi. La Corte ha, invece, escluso la risarcibilità delle spese di istruttoria e di iscrizione a ruolo, non integrando una distinta posta di danno erariale ma assumendo natura accessoria rispetto al credito principale. Il credito, infine, è stato dichiarato satisfattibile una sola volta, con la precisazione che eventuali recuperi in sede esecutiva dovranno essere fatti valere per evitare una duplicazione della soddisfazione dell’erario.
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Nota della Redazione
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