Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 73 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarata a seguito della riliquidazione del trattamento pensionistico intervenuta in pendenza di giudizio, non impedisce la condanna dell’ente previdenziale al rimborso delle spese di lite. Trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, dovendosi valutare la fondatezza dell’iniziale prospettazione del ricorrente e il contegno processuale dell’Istituto. L’INPS, infatti, si è determinato ad adottare gli atti di riliquidazione solo dopo l’avvio dell’azione dinanzi alla Corte, nonostante le precedenti comunicazioni e istanze. La condanna alle spese di assistenza legale consegue a tale accertamento, con liquidazione secondo i parametri del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, tabella 11. La rinuncia del ricorrente alla domanda ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. non richiede ulteriori statuizioni, difettando comunque i presupposti della mala fede o della colpa grave.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Marina Militare e titolare di pensione diretta, ha adito la Corte dei conti chiedendo la condanna dell’INPS alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento, per adeguarle agli incrementi retributivi fissati dal contratto economico del Comparto Difesa per il triennio 2016/2018. Ha domandato altresì gli arretrati relativi alle quote maturate, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. per il contegno dell’Istituto.
La Marintendenza di Roma aveva inviato all’ente previdenziale, in data 05.07.2019, la determinazione di modifica del modello PA04 per il ricalcolo dei ratei pensionistici, ma l’amministrazione era rimasta inerte. Solo in corso di giudizio, con costituzione del 7 settembre 2023, l’INPS ha rappresentato di aver provveduto alla rideterminazione del trattamento, con pagamento sulla rata di novembre 2023. Le parti hanno quindi concordato sulla cessazione della materia del contendere, insistendo il ricorrente per l’addebito delle spese legali.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria da cui era insorta la controversia. Per essersi dato seguito alla pretesa avanzata con il ricorso, il giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
La questione centrale attiene agli oneri di lite. Il collegio osserva che l’INPS, nonostante le precedenti comunicazioni e istanze, si è determinato ad adottare gli atti di riliquidazione solo dopo l’avvio dell’azione dinanzi alla Corte. Tale contegno processuale assume rilievo ai fini della regolazione delle spese.
Trova così applicazione il principio della soccombenza virtuale. Considerata la fondatezza dell’iniziale prospettazione del ricorrente, l’Istituto deve essere condannato al rimborso delle spese legali in suo favore, nella misura indicata nel dispositivo. La Corte richiama la giurisprudenza di questa stessa Corte (sentenza 15/2023) e i parametri del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, tabella 11.
Quanto alla domanda risarcitoria, il collegio prende atto della rinuncia espressa da parte dell’interessato alla richiesta di condanna dell’ente ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. Osserva comunque che non ricorrerebbero le condizioni previste dalla norma, ovvero la mala fede o la colpa grave nel comportamento processuale del medesimo.
In conclusione, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate in euro 1.000,00 in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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