Riconosciuta la dipendenza da causa di servizio del disturbo ansioso depressivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 84 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del dipendente pubblico, quale presupposto della pensione privilegiata, dovendosi respingere l’eccezione di difetto di giurisdizione in materia. Il giudice contabile, ove la consulenza tecnica d’ufficio sia immune da vizi logici ed esaustivamente motivata, la assume come propria e su di essa fonda l’accertamento del nesso causale o concausale tra servizio e patologia. La stabilizzazione dell’infermità e la sua ascrivibilità a categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978 vanno valutate con riferimento alla data dell’istanza amministrativa, non potendo rilevare l’eventuale aggravamento sopravvenuto nelle more del giudizio. Riconosciuta la dipendenza, consegue il diritto alla pensione privilegiata dalla data della domanda, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria alle dipendenze del Ministero della Giustizia dal 1997 al 2018, veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio dalla Commissione Medica Ospedaliera. Aveva quindi chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in disturbo ansioso depressivo.

Il Ministero emanava il decreto con cui, recependo il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, escludeva la dipendenza dell’infermità dal servizio e riteneva la menomazione non stabilizzata. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e, in via istruttoria, una consulenza tecnica d’ufficio. Il Ministero, non costituitosi, ha poi depositato il fascicolo eccependo il difetto di giurisdizione in materia di equo indennizzo.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la costante giurisprudenza contabile in materia e, in particolare, la sentenza parziale n. 4/2024 della stessa Sezione Sardegna. La questione del riconoscimento della causa di servizio quale presupposto pensionistico rientra dunque nella giurisdizione del giudice contabile.

Nel merito, il Collegio si fonda sul parere dell’organo di consulenza tecnica, integrato da un esperto in psichiatria. Il CTU ha esaminato la documentazione sanitaria e gli accertamenti clinici disposti, rilevando l’assenza di disturbi psicopatologici precedenti ai fatti del 2013, il peso dei procedimenti giudiziario e disciplinare quali life event di sensibile impatto e la condizione di malessere cronicizzato con ripercussioni sul funzionamento globale.

Il consulente ha escluso che l’infermità potesse essere qualificata come meramente endogena, come invece sostenuto dal Comitato di Verifica, ritenendo che i fatti di servizio dal 2013 al 2017 avessero rivestito, con ragionevole probabilità, ruolo psico-lesivo nella insorgenza del disturbo. Ha quindi concluso per la dipendenza da causa di servizio, per la stabilizzazione e per l’ascrivibilità all’ottava categoria della tabella A, misura minima.

Il giudice condivide e assume come proprio il parere, in quanto immune da vizi logici, esaustivamente motivato e reso in base a corrette considerazioni medico-legali, in aderenza alle risultanze di causa. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria del diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria dalla data dell’istanza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese sono compensate stante la natura tecnica e valutativa dell’accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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