Certificazione positiva dell’ipotesi di CCNL Area Sanità 2019-2021 e compatibilità finanziaria (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 34 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo, certifica l’attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio ai sensi dell’art. 47, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. La verifica si articola su un duplice piano: la compatibilità finanziaria, intesa come copertura degli oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni destinatarie, e la compatibilità economica, intesa come coerenza della dinamica retributiva con i principali aggregati di finanza pubblica. La certificazione positiva presuppone la corrispondenza tra risorse stanziate e oneri quantificati e la verifica degli accantonamenti operati dagli enti. Il controllo non si estende al merito delle scelte negoziali, ma alla loro sostenibilità economico-finanziaria.
Il Fatto
L’ipotesi di CCNL Area Sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritta il 28 settembre 2023, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo il 22 dicembre 2023 per l’esercizio del controllo previsto dall’art. 47, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Il contratto riguarda i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari del comparto Sanità, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali. L’ipotesi si compone di 97 articoli e 6 dichiarazioni congiunte e interessa una platea di circa 135mila dirigenti, con una retribuzione media di 83.844 euro.
Sul testo è stato espresso il parere favorevole del Comitato di settore Regioni-Sanità e il parere del Governo, condizionato al recepimento dei rilievi del MEF. La Corte è chiamata a certificare l’attendibilità dei costi e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
La Motivazione della Corte
Il quadro delle risorse per il rinnovo contrattuale discende dalle leggi di bilancio 2019, 2020 e 2021, che hanno stanziato complessivamente 6.815 milioni per tutte le amministrazioni pubbliche, di cui 3.775 a carico del bilancio statale e 3.040 a carico degli altri enti. Per l’Area Sanità l’atto di indirizzo del Comitato di settore ha quantificato le risorse in 584,58 milioni a regime, corrispondenti al 3,78% del monte salari 2018.
Il Nucleo tecnico ha verificato la correttezza delle quantificazioni dell’ARAN sulla base dei dati del Conto annuale 2018. La compatibilità finanziaria è stata accertata mediante il confronto tra oneri e risorse a carico dei bilanci degli enti, che evidenzia un saldo positivo per ciascuna annualità considerata. Per le amministrazioni non statali opera il vincolo dell’accantonamento degli oneri contrattuali nei rispettivi bilanci di previsione.
Il rappresentante del MEF ha dichiarato che il Tavolo di verifica ha accertato positivamente gli esiti del controllo degli accantonamenti per il triennio, con importi pari a 42 milioni sul 2019, 138 milioni sul 2020 e 1.009 milioni sul 2021. La verifica ha coinvolto anche le regioni a statuto speciale che autofinanziano il servizio sanitario regionale.
Quanto alla compatibilità economica, la Corte ha esaminato la dinamica retributiva del settore pubblico dal 2010 al 2022, rilevando che il rapporto tra redditi da lavoro dipendente e PIL si è assestato intorno al 10 per cento nel 2021, con una riduzione al 9,6 per cento nel 2022. La quota dei redditi rispetto alla spesa corrente è passata dal 25,9 per cento del 2010 al 21,8 per cento del 2022. Tali dati dimostrano una sostanziale coerenza della spesa per retribuzioni con il trend delle principali grandezze economiche.
Alla luce di tali verifiche, la Corte ha certificato positivamente l’ipotesi di accordo, con le osservazioni contenute nel rapporto allegato, e ha ordinato la trasmissione della deliberazione all’ARAN, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF, al Comitato di settore e al Ministero della Salute.
Nota della Redazione
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