Spese compensate solo se la cessata materia del contendere è piena (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 109 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia provveduto e che l’interesse del ricorrente risulti pienamente soddisfatto, così che non residui alcuna contestazione sul diritto sostanziale dedotto. Il presupposto ricorre quando sopravvengano fatti idonei a determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con esse, dell’interesse al ricorso. Accertata la cessazione, la liquidazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale: il giudice valuta la posizione delle parti rispetto all’esito che il giudizio avrebbe avuto e pone le spese a carico di chi sarebbe risultato soccombente.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione, aveva chiesto nel 1999 la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 e nel 2016 aveva accettato il relativo onere mediante pagamento rateale. Con decreto del 20 luglio 2016 l’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale di Palermo, aveva disposto il ricongiungimento di anni 1, mesi 9 e giorni 14 di contribuzione.

Con determina del 26 luglio 2022 l’INPS aveva conferito la pensione diretta ordinaria di vecchiaia, con sistema misto, dal 1 settembre 2022, senza computare il periodo ricongiunto e quantificando la contribuzione in anni 33, mesi 6 e giorni 27 invece che in anni 35, mesi 4 e giorni 29. Il ricorso amministrativo era rimasto senza riscontro, da qui il giudizio dinanzi al Giudice Unico delle Pensioni.

La Motivazione della Corte

Costituitosi in giudizio, l’INPS ha prodotto la determina di riliquidazione dalla quale emerge che il trattamento pensionistico è stato rideterminato, ai sensi del decreto del 20 luglio 2016, con decorrenza dal 1 settembre 2022. L’Istituto ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere. In una prima udienza la difesa della ricorrente aveva contestato che il provvedimento di ricongiunzione le fosse stato notificato e che il periodo ricongiunto risultasse valorizzato; l’INPS ha chiesto un rinvio e ha depositato note di chiarimento.

Nelle note l’Istituto ha precisato che la contribuzione di anni 1, mesi 9 e giorni 14 è presente nella determinazione allegata: per sovrapposizione con altri periodi utili a pensione, due mesi e cinque giorni sono stati inseriti con la dicitura “maggiorazione quantità fissa”, mentre i restanti sono indicati come “ricongiunzione art. 2 l. 29/79”. All’udienza successiva la difesa della ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione, insistendo però per la condanna alle spese.

Il Giudice Unico ha ritenuto provata la riliquidazione e ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la cessazione presuppone la piena soddisfazione dell’interesse azionato. Sul punto il testo richiama Cass. n. 19845/2019, per la quale la cessazione ricorre quando risulti acquisito che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale e non vi è più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, e Cass. n. 26299/2018, che valorizza il sopravvenire di fatti idonei a far venir meno il contrasto tra le parti.

Accertato che le parti si sono reciprocamente date atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Sulle spese ha applicato il principio della soccombenza virtuale, richiamando Cass., Sez. IV Civile, Ord. n. 23618/2017, e ha condannato l’INPS al pagamento di € 700,00, comprese spese generali e oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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