Compensazione delle spese illegittima se mancano i giusti motivi (Cons. Stato n. 10005 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo le spese di giudizio seguono il generale principio di soccombenza, al quale il giudice può derogare mediante compensazione solo in presenza di giusti motivi, oggetto di valutazione discrezionale non sindacabile in appello salvo che ricorrano ipotesi di manifesta illogicità o irragionevolezza. Non integra un giusto motivo la circostanza che la controversia non presenti particolari questioni di carattere giuridico, perché la sostanziale semplicità e linearità della soluzione conferma l’assenza dei caratteri di novità e complessità richiesti dalla legge. La deroga è pertanto illegittima e la parte integralmente soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore del ricorrente vittorioso.
Il Fatto
L’appellante aveva agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto agli incrementi stipendiali per il periodo di servizio preruolo e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive. Il giudice amministrativo, riscontrato l’inadempimento dell’amministrazione, aveva accolto il ricorso e nominato un commissario ad acta.
Il primo giudice aveva però disposto la compensazione delle spese, ravvisando le eccezionali ragioni della deroga nell’assenza di particolari questioni di carattere giuridico sottese alla vicenda. L’appellante ha impugnato esclusivamente tale capo, deducendo la violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che le spese sono regolate secondo il generale principio di soccombenza, derogabile nel processo amministrativo soltanto in presenza di giusti motivi. La valutazione del giudice di merito è discrezionale e non sindacabile in appello, salvo il vizio di manifesta illogicità o irragionevolezza. Ed è proprio tale evenienza che il Consiglio di Stato ritiene ricorrente nella specie.
Le ragioni addotte dal TAR a sostegno della compensazione, ossia l’assenza di particolari questioni giuridiche, non sono riconducibili ai giusti motivi che eccezionalmente consentono di derogare alla regola. L’argomento si rovescia nel suo contrario: la semplicità della questione, riconosciuta dallo stesso primo giudice, esclude quei caratteri di novità e complessità che soli potrebbero giustificare la deroga.
Il Collegio esclude inoltre che ricorra una situazione di soccombenza reciproca e neppure quella condizione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza, propria dell’assoluta novità della questione. Si tratta invece di questioni di lineare soluzione, afferenti a un giudizio di ottemperanza introdotto a causa dell’inadempimento al giudicato da parte dell’amministrazione.
L’amministrazione, integralmente soccombente e in assenza di giusti motivi, avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese a favore della parte ricorrente, la cui domanda era stata riconosciuta fondata. L’appello è dunque accolto e, in riforma della sentenza, il Ministero è condannato al pagamento in favore dell’appellante delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre oneri e accessori. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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