Ottemperanza al giudicato su carta docente ammessa con ricevuta PEC non contestata (TAR Sicilia n. 1001 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, la prova dell’avvenuta notifica del titolo all’Amministrazione e del decorso del termine dilatorio può essere fornita mediante la ricevuta di accettazione e di consegna della PEC depositata in atti. Se l’Amministrazione non disconosce il documento e non contesta in fatto la mancata ricezione, opera il principio di non contestazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 64, comma 2, cod. proc. amm., con efficacia di relevatio ab onere probandi. Il fatto costitutivo della condizione di ammissibilità deve pertanto ritenersi provato. Il rimedio è esperibile anche avverso le statuizioni ineseguite di una sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, con la sentenza n. 1756/2023 pubblicata il 1 maggio 2023, ha riconosciuto alla ricorrente, docente, il diritto al beneficio economico di € 500 annui tramite carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo nominale di € 2.000,00 mediante accredito sulla carta, oltre alle spese di lite.
La sentenza, non impugnata, è rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di adempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza articolare difese e la causa è stata decisa all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. La pronuncia ottemperanda risulta passata in giudicato, come attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Catania il 16.5.2024. Quanto alla notifica del titolo e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, la ricorrente ha depositato la scansione conforme delle ricevute PEC, ai sensi del novellato art. 479 cod. proc. civ., con la relata di notifica.
Il Tribunale riconosce un limite probatorio del documento: a differenza del formato .eml, il mero pdf della ricevuta di consegna non consente di verificare il contenuto della PEC. Tuttavia l’Amministrazione non ha disconosciuto il documento né ha eccepito in fatto la mancata ricezione della notifica.
A fronte del principio di prova offerto dalla ricorrente, il collegio applica il principio di non contestazione, codificato dagli artt. 115 cod. proc. civ. e 64, comma 2, cod. proc. amm.. Richiama la giurisprudenza, anche del Tribunale, secondo cui i fatti dedotti e non contestati debbono considerarsi provati e la non contestazione assume valore di relevatio ab onere probandi, esentando la parte dall’onere della prova (TAR Sicilia, Catania, sez. I, 07/07/2020, n. 1651).
Nel difetto di contestazione, il fatto costitutivo della condizione di ammissibilità deve ritenersi provato (per fattispecie analoga TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 07/01/2025, n. 1; Cons. Stato sez. IV, 20/11/2020, n. 7244). Il collegio esclude poi dubbi sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli eseguibili con l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Nel merito, il ricorso è fondato, non avendo l’Amministrazione dimostrato l’adempimento. Il TAR ordina al Ministero di corrispondere la somma di € 2.000,00 mediante accredito sulla carta elettronica istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Nomina inoltre, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta ratione muneris, con facoltà di subdelega, per il caso di inottemperanza perdurante, e compensa le spese di lite.
Nota della Redazione
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