Interdittiva antimafia e attualità del rischio di infiltrazione (TAR Abruzzo n. 37 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa, ex art. 84 d.lgs. n. 159/2011, non postula l’esistenza di rapporti in essere tra l’impresa e la criminalità organizzata, bensì la persistenza di un rischio non neutralizzato, desumibile da condotte recenti e dal permanere di una rete relazionale che non risulti oggettivamente recisa. I plurimi contatti dell’amministratore con soggetti controindicati devono essere valutati non atomisticamente ma congiuntamente, potendo emergere una frequentazione non occasionale. In tale contesto, l’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis c.a. non è manifestamente illogica quando gli elementi raccolti appaiano altamente indizianti di una permeabilità dell’attività d’impresa rispetto agli interessi della criminalità organizzata, tali da rendere impossibile il processo di bonifica tramite la temporanea vigilanza dell’esperto.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Teramo, chiedendone la sospensione cautelare. L’atto interdittivo si fondava su plurimi contatti del socio di maggioranza, titolare del 90% delle quote e figura di riferimento dell’impresa, con soggetti controindicati, tra cui un individuo arrestato per reati di tipo mafioso, con il quale era intercorsa una conversazione dai toni confidenziali.
Parte ricorrente contestava la sussistenza del fumus boni iuris, deducendo la circoscritta collocazione logica e temporale dei contatti, mai successivi al 2022, e l’assenza di un pericolo concreto ed attuale di infiltrazione. Sosteneva altresì la non veridicità della circostanza relativa a un bonifico di 20.000 euro effettuato dal socio in favore di un soggetto controindicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, in sede di sommaria delibazione cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris del ricorso, condividendo la valutazione dell’Amministrazione secondo cui il requisito dell’attualità non implica l’esistenza di rapporti odierni, ma la persistenza di un rischio non neutralizzato, desumibile da condotte recenti e dal permanere di una rete relazionale che non risulta oggettivamente recisa. La circostanza che uno degli interlocutori sia stato arrestato in data successiva ai contatti non neutralizza il rischio, ma anzi conferma la conoscenza reciproca e una relazione già in essere con la persona di riferimento della società.
Il Collegio ha altresì rilevato che l’affermazione di parte ricorrente circa l’insussistenza del bonifico di 20.000 euro risulta smentita per tabulas dagli atti del procedimento, dai quali emerge che il socio dell’odierna ricorrente effettuava il bonifico in questione, saldando un debito con il soggetto controindicato. I plurimi contatti con vari soggetti controindicati vanno letti, ad avviso del Tribunale, non atomisticamente ma congiuntamente: la lettura complessiva degli episodi fa emergere una frequentazione e conoscenza di soggetti controindicati che non può essere definita occasionale.
Quanto alla dedotta possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, il TAR ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione prefettizia che le ha escluse. Le condizioni obiettive ed immanenti all’esercizio dell’attività di impresa emerse dall’istruttoria rendono manifesta l’impossibilità di realizzare, attraverso la temporanea vigilanza dell’esperto, quel processo di radicale bonifica che la novella normativa contempla. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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