Incentivi FER, screenshots del Portale e violazione rilevante per targa artefatta (Cons. Stato n. 10074 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le copie delle schermate del Portale FER-E costituiscono riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti rappresentati, salvo disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, che non si esaurisce nella generica negazione dell’altrui assunto. Esse sono perciò idonee a dimostrare lo svolgimento del contraddittorio procedimentale e le contestazioni mosse dal Gestore in sede istruttoria. La produzione di una rappresentazione fotografica non veritiera della targa dell’alternatore integra una violazione rilevante delle disposizioni sull’accesso agli incentivi, poiché impedisce al Gestore di riscontrare i requisiti del beneficio, a prescindere dal dolo o dalla colpa. Il principio di autoresponsabilità impone al richiedente l’onere di comprovare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche «a quanto riscontrabile sull’impianto».
Il Fatto
Il GSE ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso della società istante avverso il diniego di accesso ai meccanismi incentivanti del d.m. 23 giugno 2016 per un impianto eolico onshore di potenza pari a 0,060 MW, da realizzarsi nel Comune di Potenza.
Il diniego si fondava sull’artefazione dell’immagine della targa del generatore elettrico, già trasmessa per altre istruttorie e recante un numero di matricola alterato, e sull’impossibilità di confermare la potenza e la data di entrata in esercizio dell’impianto. Il primo giudice aveva ravvisato la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, per essere il provvedimento conclusivo fondato su motivi diversi da quelli del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità delle circostanze introdotte in appello. Il divieto di domande ed eccezioni nuove ex art. 104, comma 1, c.p.a. opera solo per il ricorrente originario, mentre rispetto alle parti resistenti riguarda le sole eccezioni in senso tecnico. La negazione del fatto storico prospettato costituisce mera difesa e la produzione documentale è ammessa ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., poiché gli atti del procedimento sono indispensabili al giudizio.
Nel merito, le Procedure applicative del d.m. 23 giugno 2016 imponevano la trasmissione telematica tramite il Portale FER-E, unico canale per le richieste di integrazione documentale. Le relative schermate, quali riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sono pienamente assimilabili alla stampa di pagine web e agli screenshots, come riconosciuto dalla giurisprudenza richiamata (Cass. n. 2607 del 2024; Cons. Stato n. 4186 del 2024). Il disconoscimento idoneo a degradare la prova deve essere circostanziato: non lo è la generica deduzione di una “svista” del Gestore.
Risulta così provato che la richiesta integrativa del 15 gennaio 2018 aveva instaurato il confronto sull’idoneità delle fotografie, con specifico riferimento alla targa dell’alternatore, e che il GSE aveva chiesto i documenti di trasporto. Le richieste rimasero inevase: il diniego conclusivo rispetta quindi le garanzie partecipative.
Il raffronto tra le produzioni fotografiche di primo grado rivela macroscopiche differenze tra la targa allegata alla domanda e quella del dossier successivo: la prima priva di spessore, apposta con bulloni, con numero in grigio e in posizione diversa. La rappresentazione non veritiera integra violazione rilevante, poiché l’allegato 3 al d.m. 23 giugno 2016 richiedeva foto delle targhe attestanti la corrispondenza delle caratteristiche tecniche. In materia di incentivi pubblici il rigore è giustificato dalla peculiare natura delle risorse (Cons. Stato n. 6418 del 2024; Cons. Stato n. 8442 del 2019).
Il terzo motivo è inammissibile: il capo della sentenza sulla decurtazione ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011 è mero obiter dictum, privo di soccombenza. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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