Ricorso inammissibile per omessa impugnazione dell’atto presupposto che fissa il limite di età (TAR Calabria n. 1585 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per omessa impugnazione dell’atto presupposto, il ricorso avverso la comunicazione di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, quando tale limite sia stato puntualmente determinato, con portata precettiva, dal decreto di richiamo in servizio. La mera natura attuativa e vincolata della successiva comunicazione non consente di radicare l’interesse a ricorrere direttamente avverso quest’ultima. Il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, a “ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale” non vale a superare l’inammissibilità, atteso che i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda e a essi devono essere direttamente collegate le specifiche censure, a tutela del diritto di difesa delle controparti.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio permanente per infermità e collocato in congedo assoluto, era stato successivamente iscritto nel ruolo d’onore della propria Forza Armata e infine richiamato in servizio con decreto del 2017, con assegni e sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il corrispondente grado e ruolo del servizio permanente.
A seguito delle istanze del militare volte a ottenere il trattenimento in servizio oltre il sessantesimo anno di età, l’Amministrazione aveva confermato la data di cessazione già indicata nel decreto di richiamo. Con la nota impugnata del 2024, il Ministero della Difesa ha comunicato la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e il contestuale termine del periodo di richiamo. Avverso tale nota il ricorrente ha proposto ricorso, lamentando la violazione di plurime disposizioni normative e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, esaminando in via preliminare il rapporto tra l’atto impugnato e il decreto presupposto del 2017. Tale decreto, adottato all’esito del richiamo in servizio, aveva stabilito in modo puntuale il regime di cessazione del ricorrente, individuando con chiarezza e portata precettiva il termine ultimo di permanenza in servizio e il relativo regime giuridico ex artt. 806 e 986 d.lgs. n. 66/2010.
La Corte ha altresì rilevato che, sul punto, si era sviluppata una specifica interlocuzione procedimentale tra il militare e l’Amministrazione: le note del 2023, con cui il Ministero aveva respinto le istanze di prolungamento oltre il limite di età di sessanta anni, avevano ribadito la data di cessazione già indicata nel decreto e non erano state tempestivamente avversate. Ne consegue che la determinazione impugnata, meramente attuativa e vincolata al decreto del 2017 e alle successive note di conferma, non poteva essere autonomamente gravata, essendo gli atti a essa presupposti, dotati di portata lesiva, ormai divenuti inoppugnabili.
Il Collegio ha infine disatteso la tesi del ricorrente secondo cui il generico richiamo nell’epigrafe del ricorso a ogni atto presupposto, connesso o consequenziale sarebbe stato idoneo a investire il giudice della cognizione dell’intera sequenza procedimentale. I provvedimenti impugnati, ha precisato la Corte, devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda e a essi devono essere direttamente collegate le specifiche censure, poiché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa, richiamando il precedente di Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2026, n. 198.
Alla fondatezza del rilievo processuale è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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