Tariffa incentivante ordinaria per impianto su edificio a volume definito (Cons. Stato n. 10094 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi alle fonti rinnovabili, la nozione di edificio rilevante ai fini dell’accesso alla tariffa incentivante ordinaria per impianti su edificio non postula la chiusura del manufatto su tutti i lati. È sufficiente che l’impianto insista su un edificio dotato di volume definito, da considerarsi integrato quando l’opera sia chiusa su tre lati e munita di copertura in struttura fissa. La necessità di un ambiente integralmente chiuso concerne esclusivamente la diversa e più vantaggiosa tariffa per impianti integrati con caratteristiche innovative. Non sono pertinenti le coordinate giurisprudenziali in materia di carico urbanistico, dovendosi valorizzare la natura e la finalità degli incentivi. L’accertata sussunzione del manufatto nella categoria dell’edificio comporta l’ammissione al sistema incentivante, trattandosi di attività amministrativa vincolata.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Gestore dei servizi energetici aveva disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5 maggio 2011 per un impianto fotovoltaico realizzato su un capannone, preannunciando il recupero degli incentivi già percepiti. Con successivi motivi aggiunti l’impresa aveva contestato anche il provvedimento di restituzione delle somme e il diniego opposto all’istanza di riesame.
Il Tribunale amministrativo, accogliendo il primo motivo, aveva annullato gli atti impugnati. Il Gestore ha proposto appello, sostenendo che la disciplina di settore imporrebbe, quale requisito essenziale per la tariffa ordinaria, l’integrale chiusura del fabbricato su cui insiste l’impianto, e lamentando un difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame muovendo da una distinzione netta tra le due tipologie di incentivo. Per gli impianti integrati con caratteristiche innovative è richiesto un ambiente chiuso; per la diversa ipotesi, concretizzatasi nel caso di specie, delle tariffe per impianti su edifici, rileva soltanto che si tratti di un piccolo impianto costruito su un edificio. Il concetto normativo di edificio non contempla espressamente la chiusura su tutti i lati e non richiede di valorizzare l’efficienza energetica del manufatto.
La Corte passa in rassegna i precedenti richiamati dall’appellante per dimostrarne l’inconferenza. Le decisioni che hanno escluso l’ammissione riguardano manufatti non qualificabili nemmeno come volumi definiti, a prescindere dalla loro mancata chiusura: strutture completamente aperte, tettoie, manufatti privi di utilità diversa dal sostegno dell’impianto. Le sentenze relative alla tariffa per impianti integrati operano su un piano diverso e non sono invocabili.
Il Collegio enuncia così il criterio dirimente: è decisiva la stabile definizione volumetrica del manufatto, integrata quando l’opera sia chiusa su tre lati e abbia una copertura in struttura fissa. Applicando tale criterio al caso concreto, il fabbricato risulta dotato di autonomia funzionale e, in via assorbente, chiuso su tre lati e munito di tetto: è dunque edificio con volume definito e legittima l’accesso alla tariffa incentivante.
La riconduzione del manufatto alla specie degli edifici assorbe ogni ulteriore questione, rendendo superfluo verificare il legittimo affidamento e la coerenza dell’istruttoria procedimentale. Il TAR ha quindi fatto buon governo del quadro ordinamentale, senza alcun deficit istruttorio. Segue la condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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