Cessazione della materia del contendere e spese di lite per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 3824 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione, nelle more del giudizio, dia spontanea e integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La declaratoria presuppone l’accertamento che l’esecuzione sia avvenuta nei termini e con le modalità indicati nella sentenza da ottemperare e che non residuino utilità ulteriori per la parte ricorrente. L’amministrazione, ancorché adempiente nel corso del giudizio, è condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, secondo il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 2657/2025 del Tribunale di Milano, con la quale il giudice ordinario aveva accolto la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire quanto statuito, i ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al dictum giudiziale.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione si costituiva in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza formulare osservazioni sull’avvenuta esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con nota depositata in giudizio in data 22 giugno 2026, la parte ricorrente aveva dichiarato che il Ministero, nelle more del giudizio, aveva dato esecuzione alla sentenza nei termini ivi indicati. Tale dichiarazione, non smentita dalla difesa erariale, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso, configurandosi la fattispecie della cessazione della materia del contendere di cui all’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Collegio ha precisato che, in presenza di un’esecuzione spontanea e completa della sentenza da parte dell’amministrazione, non residua alcuna utilità ulteriore per il ricorrente, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza necessità di scrutinare il merito delle censure proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che l’amministrazione, pur avendo adempiuto nel corso del giudizio, avesse dato causa al ricorso con il proprio comportamento inerte. Le spese sono state liquidate nella misura di euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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