Nesso causale e verificazione tecnica nel riconoscimento della causa di servizio (Cons. Stato n. 10098 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verificazione non costituisce mezzo di prova, ma strumento processuale per decodificare gli elementi probatori in controversie di elevata complessità tecnica e fornire al giudice i parametri scientifici di valutazione. Ove l’accertamento del nesso causale tra servizio espletato e patologia richieda conoscenze specialistiche estranee al patrimonio culturale del giudice amministrativo, il ricorso alla verificazione è doveroso e non integra una motivazione postuma dell’atto impugnato. Il nesso di causalità tra esposizione occupazionale ad agente cancerogeno e neoplasia si accerta secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”, valutato alla stregua dei criteri cronologico, qualitativo, quantitativo e modale. L’associazione statistico-epidemiologica non implica di per sé l’esistenza del rapporto causa-effetto.
Il Fatto
L’appellante, appuntato scelto dei Carabinieri a riposo, aveva chiesto il riconoscimento di una patologia tumorale come dipendente da causa di servizio, assumendo di essere stato esposto a uranio impoverito durante una missione militare internazionale svolta tra l’11 marzo e il 21 settembre 2000.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comitato di Verifica per le cause di servizio avevano negato il beneficio. Il TAR Liguria, disposta una verificazione, aveva respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, censurando la carenza istruttoria e motivazionale degli atti e le conclusioni dell’organo verificatore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo procedurale. L’appellante sostiene che la carenza di istruttoria e di motivazione avrebbe dovuto condurre all’annullamento e che la verificazione avrebbe indebitamente sanato il difetto. La Corte precisa che la verificazione non è un mezzo di prova, ma uno strumento per decodificare gli elementi in atti; essa risponde a un’esigenza ineludibile quando l’accertamento richiede conoscenze tecniche specifiche.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha disposto una nuova verificazione per stabilire se la neoplasia fosse riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, all’esposizione a uranio impoverito e se il tempo di esordio fosse compatibile con la risalenza della missione. La verificazione ha escluso il nesso causale.
La decisione valorizza il percorso tecnico. I verificatori hanno illustrato la complessità eziologica della patologia e richiamato i quattro criteri di valutazione del nesso: cronologico, qualitativo, quantitativo e modale. La Corte ribadisce che l’associazione statistico-epidemiologica non implica di per sé il rapporto causa-effetto e che la verifica del nesso non può fondarsi su un criterio di certezza, ma solo probabilistico.
Quanto all’uranio impoverito, la verificazione ha evidenziato la bassa radioattività dell’isotopo, i livelli di contaminazione non elevati dei teatri operativi e l’assenza, nel corpo dell’appellante, di nucleotidi compatibili con la contaminazione. Il rischio risulta significativo solo a stretto contatto con i luoghi di esplosione del munizionamento.
Il Collegio aggiunge che, anche a voler ritenere non approfondita l’istruttoria e scarna la motivazione dell’atto impugnato — comunque ritenuta sufficiente —, il riesame conseguente all’ipotetico accoglimento del motivo non condurrebbe, alla luce della verificazione, ad alcun risultato utile. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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