Atto regionale di mera comunicazione e difetto di interesse: ricorso inammissibile (TAR Marche n. 1009 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione si limiti a richiamare precedenti atti e a rendere chiarimenti in funzione di trasparenza non possiede autonoma forza cogente e dispositiva e non è quindi idonea a ledere la sfera giuridica del destinatario. Un siffatto atto di mera comunicazione non è impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. L’interesse a ricorrere presuppone che dall’eventuale annullamento dell’atto derivi un’utilità concreta: se i provvedimenti che incidono sulla sfera giuridico-patrimoniale del ricorrente sono altri, già emanati e pubblicati in epoca risalente, l’accoglimento del gravame avverso la nota comunicativa non produce alcun effetto utile.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di eredi e comproprietari di alcune unità immobiliari site nel territorio di un comune marchigiano, avevano presentato domanda per ottenere i contributi previsti per la riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati nel 1997. Con una nota del febbraio 2011 avevano chiesto alla Regione di comunicare la classificazione e la priorità assegnate agli immobili, non essendo in grado di desumerle dagli elenchi pubblicati.
Con la nota dell’aprile 2011 la Regione aveva riscontrato l’istanza, indicando che ai due corpi di fabbrica era stata attribuita dal Comune la priorità prevista per gli edifici con abitazione non principale danneggiata, con inserimento delle domande nell’allegato del decreto dipartimentale del 2005 relativo agli interventi privi di copertura finanziaria. I ricorrenti impugnavano quella nota innanzi al TAR Marche, lamentando l’errata applicazione della disciplina regionale sulla classificazione delle priorità e il difetto di istruttoria e di motivazione, per essere stata modificata senza confronto procedimentale la classificazione inizialmente espressa dal Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente, incentrata sul difetto di lesività della nota gravata. La nota impugnata è, all’evidenza, una mera comunicazione di natura esplicativa, priva di autonoma forza cogente e dispositiva: essa si limita a richiamare precedenti atti ed è stata emessa nell’esercizio dell’attività volta alla trasparenza amministrativa nei confronti dei soggetti istanti. Manca dunque il requisito della lesività, che costituisce presupposto per l’impugnabilità dell’atto.
Il Tribunale svolge poi un’autonoma considerazione sul difetto di interesse, indipendente da ogni valutazione sulla fondatezza del gravame. Osserva il Collegio che dall’astratto accoglimento del ricorso i ricorrenti non potrebbero trarre alcun effetto utile: i provvedimenti dotati di efficacia nella loro sfera giuridico-patrimoniale — ossia la mancata assegnazione della priorità invocata — sono altri, e sono stati emanati e pubblicati diversi anni prima rispetto alla proposizione del ricorso.
La decisione si fonda su un criterio di ordine processuale, che distingue l’atto meramente comunicativo dal provvedimento dispositivamente incisivo. Solo quest’ultimo è idoneo a radicare l’interesse al ricorso e a rendere ammissibile l’impugnazione. Spostando l’asse del giudizio sulla carenza di interesse, il Collegio chiude la controversia in rito, senza esaminare nel merito le censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile nei sensi di cui in motivazione. Data la definizione in rito della controversia e il carattere risalente della stessa, il Tribunale dispone la compensazione delle spese di lite e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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