Parere Soprintendenza non vincolante su aree idonee per impianti fotovoltaici (TAR Marche n. 1009 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sugli impianti fotovoltaici da realizzarsi su aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021, il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante, in deroga alla regola dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. L’autorità procedente può limitarsi a dichiarare di condividere il parere della Soprintendenza, purché questo sia adeguatamente motivato e non emergano circostanze di fatto che impongano una motivazione più specifica. È invece illegittimo il diniego fondato sul solo fatto che la Soprintendenza abbia espresso parere negativo, senza alcuna valutazione autonoma e senza esame delle osservazioni del proponente. Le ragioni addotte solo in giudizio costituiscono motivazione postuma e non sono scrutinabili ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente avvia nel gennaio 2024 una Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 per un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 1 MW e delle relative opere di connessione, su un terreno classificato come ex area di cava e incluso nell’elenco regionale delle cave dismesse, in adiacenza a un impianto già esistente.

Il Comune indice la conferenza di servizi e acquisisce il parere negativo della Soprintendenza, motivato in modo sintetico con il richiamo a una pretesa “eccessiva alterazione del contesto paesaggistico”. Le osservazioni critiche del proponente non ricevono alcun riscontro: la Soprintendenza le liquida come meramente confermative del parere già reso. Il Comune emette quindi il preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 e conclude il procedimento con esito negativo, sul presupposto che, in assenza del parere favorevole della Soprintendenza, non sia possibile rilasciare l’autorizzazione paesaggistica. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo valenza assorbente al motivo fondato sulla violazione dell’art. 22, comma 1, let. a), del D.Lgs. n. 199/2021. Non è contestato che l’impianto ricada su area idonea ex lege: lo certifica la stessa nota comunale. Da ciò deriva, in deroga all’art. 146 del Codice del Paesaggio, che il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante.

Il Tribunale chiarisce i termini del discrimine. L’autorità procedente non deve necessariamente dissentire dalla Soprintendenza: può limitarsi a dichiarare di condividerne il parere, purché quest’ultimo sia adeguatamente motivato e non esistano circostanze di fatto che richiedano una motivazione più approfondita. Ciò che non può fare è rigettare la domanda sul solo presupposto del parere negativo, poiché tra parere obbligatorio e vincolante e parere obbligatorio non vincolante corre una differenza sostanziale.

Nel caso concreto il Comune ha collegato il diniego esclusivamente al mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a seguito del parere contrario, senza dichiarare espressamente di condividerne le ragioni. La tesi difensiva secondo cui la motivazione rafforzata sarebbe necessaria solo in assenza di parere non trova riscontro nella norma.

Le considerazioni sull’impatto visivo svolte in giudizio dalla difesa comunale sono qualificate come motivazione postuma, non scrutinabile anche per effetto dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. Assume rilievo, inoltre, il fatto che le osservazioni del proponente non siano state esaminate dalle amministrazioni resistenti e che occorresse operare un bilanciamento tra tutela paesaggistica e interesse alla produzione di energia rinnovabile.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e ordine al Comune di rideterminarsi attenendosi ai principi esposti. Le spese sono compensate, in considerazione della recente entrata in vigore e delle frequenti modifiche della normativa applicabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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