Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1142 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, in Sicilia, non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi. L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta, e la Corte costituzionale n. 252/2022 ha annullato la norma regionale di interpretazione autentica che ammetteva il contrario. Nelle aree vincolate sono perciò sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici — mentre resta escluso ogni aumento di volumetria. Il parere negativo dell’autorità preposta al vincolo e l’estraneità dell’opera alle tipologie minori precludono la sanatoria, senza che rilevino profili di difetto di motivazione o di istruttoria. Non si forma alcun silenzio-assenso, né è invocabile l’art. 17-bis della legge n. 241/1990 in un rapporto procedimentale di tipo verticale tra privato e autorità di tutela.

Il Fatto

Il ricorrente chiede l’annullamento della nota con cui la Soprintendenza ha rigettato la richiesta di condono presentata nel 2008 dal suo dante causa. Oggetto dell’istanza era l’ampliamento di circa quaranta metri quadri di un fabbricato realizzato in assenza di titolo autorizzatorio, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il rigetto si fonda sul parere negativo dell’autorità preposta al vincolo e sulla riconducibilità dell’opera a un aumento di volumetria. Il ricorrente censura la nota per violazione della disciplina regionale sul condono, per la pretesa sanabilità degli interventi in zona di inedificabilità relativa e per l’avvenuta formazione del silenzio-assenso. L’amministrazione regionale si costituisce e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del terzo condono richiamando, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., i propri precedenti su casi analoghi. L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, purché istituiti prima dell’esecuzione e in assenza o difformità del titolo.

La svolta è nella Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la norma regionale di interpretazione autentica dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, nella parte in cui ammetteva la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. La Consulta ha qualificato le previsioni statali sui limiti massimi del condono come norme di grande riforma economico-sociale, operanti come limite alla potestà legislativa esclusiva della Regione. Il Collegio ne trae il definitivo superamento del diverso indirizzo espresso in passato dal C.g.a. con il parere n. 291/2010.

Ne discende che nelle aree a vincolo relativo sono sanabili solo restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, cioè le tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, unitamente alle condizioni della conformità urbanistica, della anteriorità dell’opera al vincolo e del parere favorevole dell’autorità di tutela. Nel caso concreto difettano proprio la riconducibilità alle opere minori e il parere positivo: viene in rilievo un ampliamento con incremento di volumetria. Sul piano paesaggistico il Collegio richiama il principio per cui il divieto di incremento dei volumi concerne qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati.

Il motivo sul silenzio-assenso è respinto: l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 riguarda fattispecie di condono diverse e configura una norma speciale che richiede un apposito procedimento con perizia giurata, non attivato. Quanto all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, il rapporto è di tipo verticale, tra privato e Soprintendenza, e non orizzontale: la fase istruttoria comunale pertiene comunque allo scrutinio dell’istanza del privato.

Il ricorso è quindi infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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