Quote latte, compensazione nazionale solo proporzionale e non per categorie prioritarie (Cons. Stato n. 10101 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. (CEE) n. 3950/92, come modificato dal Reg. (CE) n. 1256/1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora lo Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale operazione va effettuata tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore. Il legislatore nazionale non può introdurre categorie prioritarie nella fase di compensazione: il criterio proporzionale è il solo previsto dalla fonte unionale, che non rinvia alla competenza degli Stati membri per criteri propri. Ne consegue l’illegittimità degli atti di imputazione del prelievo supplementare calcolati secondo il meccanismo per categorie, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminare la compensazione. Restano invece inammissibili le censure di carattere generale non riferite alla singola posizione del produttore.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola impugnava dinanzi al TAR Veneto la comunicazione con cui AGEA aveva reso nota la compensazione nazionale del prelievo supplementare per la campagna 2002/2003, contestando il meccanismo di ripartizione introdotto dalla normativa interna. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, respingeva i motivi relativi ai vizi propri degli atti e sospendeva il giudizio sui profili connessi all’assegnazione del quantitativo di riferimento individuale, in attesa della decisione del TAR Lazio sul ricorso parallelo.
Definito quel giudizio in senso sfavorevole al produttore, il TAR Veneto rigettava anche i motivi residui con sentenza definitiva. Il produttore proponeva appello avverso entrambe le pronunce, avendo articolato rituale riserva di appello contro la sentenza non definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità dell’appello sollevate da AGEA. Le ritiene infondate quanto alla asserita globalità delle censure e alla pretesa necessità di allegare un interesse concreto al ricalcolo, osservando che esigere dal privato la dimostrazione dell’esito vantaggioso della rideterminazione comporterebbe una inversione dell’onere della prova.
Il nucleo della decisione riguarda il motivo sulla compensazione per categorie prioritarie. La Corte rileva che la questione non è coperta da giudicato: la sentenza del TAR Lazio concerneva l’assegnazione dei quantitativi di riferimento, non il meccanismo di compensazione predisposto dal legislatore. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 giugno 2019, causa C-348/2018, il Collegio sottolinea che il criterio di ripartizione proporzionale costituisce il solo ammesso dal regolamento unionale. Le censure sono pertanto fondate e conducono all’annullamento dei provvedimenti impugnati, con obbligo per AGEA di rideterminare la compensazione.
Gli altri motivi sono respinti. Quanto alla mancata comunicazione dei dati della compensazione nazionale, la Corte condivide il ragionamento del primo giudice: il produttore è interessato ai soli dati della propria posizione e non può dolersi di vizi generalizzati. Le garanzie procedimentali, si precisa, non si riducono a mero rituale formalistico, dovendo il privato allegare gli elementi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero inciso sul contenuto del provvedimento.
Sul fronte della rateizzazione, le note impugnate non ne escludevano la richiesta. Sull’asserita mancata verifica preventiva dei dati, la normativa dettava termini inderogabili per la compensazione sulla base dei modelli L.1, ben potendosi procedere a rettifiche successive, senza che fossero allegate evidenze puntuali. Quanto ai quantitativi di riferimento, le censure sono dichiarate inammissibili perché non colgono la ratio della preclusione da giudicato, né le indagini governative possono spostare sull’Amministrazione l’onere probatorio in assenza di allegazioni riferite al singolo produttore.
Nota della Redazione
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