Il vincolo di uso civico conforma il bene e impedisce l’attività commerciale non autorizzata (TAR Abruzzo n. 131 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di destinazione derivante dall’uso civico conforma il bene e circola insieme al relativo diritto di proprietà, sicché il divieto di svolgere attività commerciali nei locali realizzati su terreno gravato da uso civico, espressamente dedotto quale condizione dell’alienazione e accettato dall’acquirente, è immanente e legittima l’ordine di cessazione dell’attività non autorizzata. L’ordinanza comunale che inibisce l’esercizio abusivo di attività commerciale costituisce esercizio del potere di vigilanza e controllo, non già sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 689/1981, né misura sospensiva disciplinata dall’art. 49 della legge regionale Abruzzo n. 23/2018. L’intervento ad opponendum è ammissibile quando l’interveniente sia titolare di un interesse qualificato, dipendente e accessorio rispetto a quello del ricorrente, ancorché inciso solo indirettamente dall’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
Il Comune di Roccaraso, a seguito di un’ispezione della Polizia Municipale, ha ordinato alla Scuola Italiana Sci di cessare l’attività di noleggio di sci e scarponi svolta in favore di utenti che non richiedono la lezione di sci, nonché di rimuovere la relativa cartellonistica. L’attività era esercitata nei locali realizzati su un’area alienata dal Comune, gravata da uso civico, con il vincolo espresso di non svolgervi alcuna attività commerciale. Accertata l’inottemperanza, il Comune ha adottato una seconda ordinanza e ha disposto l’apposizione dei sigilli alle aree adibite al noleggio.
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti, deducendo la violazione della legge n. 689/1981 e della legge regionale n. 23/2018, il difetto di istruttoria e di proporzionalità, nonché l’illegittimità derivata da altri ricorsi pendenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto ammesso l’intervento ad opponendum spiegato da un operatore economico autorizzato a svolgere la medesima attività nello stesso comprensorio sciistico, riconoscendone l’interesse qualificato al mantenimento degli effetti inibitori dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha ritenuto le censure inconferenti, poiché le ordinanze impugnate costituiscono esercizio del potere di vigilanza e controllo sull’esercizio abusivo delle attività commerciali, attribuito dall’art. 4, comma 4, della legge regionale Abruzzo n. 23/2018, e non sono riconducibili al modello dell’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della legge n. 689/1981.
Il divieto di svolgere attività commerciali nei locali della sede operativa discende dal vincolo di destinazione che conforma il bene gravato da uso civico, quale condizione dell’alienazione espressamente accettata dalla ricorrente negli atti negoziali. I beni di godimento collettivo sono elementi fondamentali per le collettività locali, i cui profili devono essere preservati mediante vincoli che circolano insieme al diritto di proprietà, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale citata. Ne consegue l’immanenza del divieto, la cui violazione legittima l’ordine di inibizione e la successiva esecuzione coattiva.
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., per non avere la ricorrente specificato i vizi dedotti nei ricorsi presupposti, limitandosi a un generico rinvio per relationem.
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Nota della Redazione
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