Interesse al ricorso in materia concorsuale e valutazione dei titoli (TAR Puglia n. 1083 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici l’interesse a ricorrere del candidato sussiste ogni qualvolta dall’accoglimento del gravame egli possa conseguire una migliore posizione nella graduatoria di merito, in ragione sia della possibilità di scorrimento durante il periodo di efficacia della stessa, sia della possibilità che altra amministrazione attinga alla graduatoria medesima. La riduzione del requisito di ammissione prevista dalla lex specialis a favore dei dipendenti statali assunti a seguito di corso-concorso non si applica quando il corso-concorso sia destinato alla progressione di carriera del personale già in organico. La qualificazione di un titolo in termini di originalità integra una valutazione tecnico-discrezionale della commissione, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in assenza di travisamenti di fatto o irragionevolezze manifeste. La clausola del bando che, in caso di servizi contemporanei, impone di valutare quello più favorevole al candidato opera solo per incarichi identici per contenuto, competenza, funzioni e finalità.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Università del Salento per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente di II fascia, con assegnazione di primo incarico presso la Ripartizione Risorse Umane. Con decreto del Direttore Generale n. 847 del 30 novembre 2023 l’amministrazione aveva approvato gli atti della commissione giudicatrice e la graduatoria di merito, nominando vincitrice altra candidata.

La ricorrente impugnava il decreto e i verbali della commissione, contestando l’attribuzione dei punteggi ai fini della valutazione dei titoli di carriera e di servizio. Proponevano ricorsi incidentali due controinteressati, dolendosi dei punteggi riconosciuti ad altri concorrenti. L’amministrazione resistente eccepiva in via preliminare il difetto di interesse, per essere il concorso bandito per un solo posto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene infondata. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato condiviso dal Tribunale, l’interesse a ricorrere in materia concorsuale non richiede la certezza dell’aggiudicazione, essendo sufficiente la possibilità di conseguire una collocazione migliore in graduatoria. Rilevano in tal senso tanto lo scorrimento della graduatoria nel periodo di efficacia, quanto l’eventuale utilizzo della stessa da parte di altre amministrazioni.

Nel merito, il primo motivo concerne la pretesa errata attribuzione del punteggio per il servizio prestato, avendo la commissione computato cinque anni quali requisito di ammissione in luogo di quattro, con conseguente mancata valutazione del periodo eccedente. La censura è infondata: l’art. 2 del bando riserva la riduzione a quattro anni ai soli dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso. La procedura invocata dalla ricorrente non era destinata al reclutamento di personale esterno, ma alla progressione di carriera del personale già in organico, e richiedeva il solo diploma di scuola secondaria superiore.

Quanto alla mancata valutazione di quattordici titoli auto-qualificati originali, il Tribunale osserva che la qualificazione di originalità prescritta dal bando implica valutazioni tecnico-discrezionali della commissione. In assenza di travisamenti di fatto o irragionevolezze manifeste, la scelta non è sindacabile nel merito, a pena di violazione della riserva di amministrazione. Il difetto di motivazione non sussiste, perché nel rapporto normalità/originalità è l’eccezione a richiedere puntuale motivazione.

Il secondo motivo riguarda i punteggi assegnati a una controinteressata per incarichi di capo servizio. Il Collegio rileva che l’art. 6, punto 2, lett. b), del bando, a differenza della lettera a), non richiede il possesso del titolo di studio universitario né la titolarità di un ufficio o servizio, essendo sufficiente la responsabilità di ufficio o struttura semplice. La censura è quindi infondata.

Il terzo motivo contesta la valutazione di tre titoli in capo a un altro controinteressato, in pretesa applicazione della clausola sul divieto di cumulo per servizi contemporanei. Il Tribunale interpreta la disposizione come rivolta ai soli incarichi assolutamente identici per contenuto, competenza, funzioni e finalità. Poiché i titoli in esame sono eterogenei, il divieto non opera. Il ricorso principale è respinto; la reiezione determina l’improcedibilità dei ricorsi incidentali per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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