Rifiuto del titolo di viaggio per lo straniero e impossibilità di chiedere il passaporto (TAR Lazio n. 14170 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio del titolo di viaggio per stranieri al beneficiario di protezione sussidiaria, l’impossibilità di “chiedere” il passaporto alle autorità consolari del Paese di origine deve essere intesa in senso sostanziale, come impossibilità di chiedere efficacemente il documento, e pertanto non è limitata ai soli casi di rischio per l’incolumità del richiedente ma ricomprende anche le ipotesi in cui il rilascio appaia verosimile che non avverrà o incontrerà gravi difficoltà burocratiche. L’onere probatorio gravante sul richiedente, in quanto soggetto debole, è attenuato, potendo l’inopportunità del contatto con l’autorità diplomatica discendere in re ipsa dalle ragioni alla base della protezione. Tuttavia, non sussiste alcun automatismo tra il riconoscimento della protezione sussidiaria e l’ottenimento del titolo di viaggio, dovendo lo straniero allegare e rappresentare specificamente le “fondate ragioni” impeditive, senza che sia sufficiente un mero rinvio per relationem ai presupposti della protezione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino eritreo titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, impugnava il diniego di rinnovo del titolo di viaggio per stranieri opposto dalla Questura di Roma per mancata dimostrazione dell’impossibilità di ottenere il passaporto presso le autorità consolari eritree, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007. L’Amministrazione riteneva insussistenti “fondate ragioni” per non rivolgersi alla rappresentanza diplomatica, non essendo questa assimilabile al territorio del Paese di origine. Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che le ragioni poste a fondamento della protezione – l’abbandono del servizio militare e il conseguente rischio di gravi conseguenze in caso di rimpatrio – costituissero di per sé il fondato motivo per non richiedere il passaporto all’ambasciata del proprio Paese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato l’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007, che subordina il rilascio del titolo di viaggio alla sussistenza di “fondate ragioni” impeditive della richiesta del passaporto alle autorità consolari, in coerenza con l’art. 25 della direttiva 2004/83/CE. Secondo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, richiamati in motivazione (tra cui Cons. Stato, Sez. III, n. 7198/2025 e n. 5947/2025), la nozione di impossibilità va interpretata in senso sostanziale e l’onere probatorio del richiedente va attenuato, potendo l’inopportunità del contatto discendere dalle stesse ragioni della protezione.
Tuttavia, la giurisprudenza ha altresì escluso che operi un automatismo tra protezione sussidiaria e titolo di viaggio, come chiarito da TAR Lazio, Sez. I, n. 11218 del 2024 e TAR Toscana, Sez. II, n. 738 del 2025. Il beneficiario deve sempre articolare e rappresentare le “fondate ragioni”, spiegando come e perché esse siano ricavabili dai presupposti che hanno giustificato la protezione, senza che possa bastare un rinvio implicito.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva documentato alcuna circostanza concreta che gli impedisse di rivolgersi alle autorità diplomatiche, né aveva dimostrato che gli apparati consolari avrebbero negato o reso impossibile il rilascio. Il Collegio ha giudicato inverosimile il prospettato pericolo di rimpatrio, rilevando che il riconoscimento della protezione, risalente al 2013, non integrava automaticamente i presupposti per il titolo di viaggio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con revoca del gratuito patrocinio e compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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