Inappellabile il provvedimento che dichiara la sospensione legale del giudizio di ottemperanza (Cons. Stato n. 10101 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice amministrativo dichiara la sospensione del processo disposta direttamente dalla legge ha natura meramente dichiarativa di un effetto legale e non è impugnabile con l’appello. Ai sensi dell’art. 79, comma 3, cod. proc. amm., solo le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. sono appellabili, e tale norma riguarda la sola sospensione per pregiudizialità di altri processi. Non integra gli estremi dell’abnormità il provvedimento che non fissi la nuova udienza, poiché, cessata la causa di sospensione, è onere delle parti chiedere la fissazione dell’udienza. La sospensione legale dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 non presenta profili di illegittimità costituzionale, essendo circoscritta nel tempo e giustificata da esigenze oggettive.
Il Fatto
Il ricorrente aveva promosso nel 2024 un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una ordinanza di assegnazione emessa dal tribunale dell’esecuzione in relazione a un credito maturato per irragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001. Il TAR Lazio, con decreto presidenziale, aveva disposto la sospensione ex lege del procedimento in applicazione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, introdotto dalla legge n. 207/2024.
Il ricorrente ha proposto appello avverso quel decreto, sostenendone l’appellabilità sul presupposto che fosse abnorme per non aver fissato la nuova udienza, e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti della sospensione. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con avviso verbalizzato ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., una questione di rito relativa all’ammissibilità dell’appello. La soluzione è netta: l’appello è manifestamente inammissibile.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 79, comma 3, cod. proc. amm., che limita l’appellabilità alle sole ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Quest’ultima disposizione riguarda esclusivamente la sospensione disposta dal giudice per pregiudizialità di altri processi. Ne restano fuori i casi di sospensione previsti direttamente dalla legge, come affermato da Cass., Sez. Un., 1.10.2003 n. 14670. Il provvedimento che la dispone ha quindi carattere meramente dichiarativo di un effetto legale e non è appellabile.
Il Collegio esclude inoltre che ricorra un errore o travisamento di fatto, evenienza che in astratto potrebbe giustificare il rimedio dell’appello, richiamando Cass., Sez. Un., 29.7.2021 n. 21763, Cass., Sez. VI-2, 1.4.2021 n. 9057 e Cons. St., ad. plen., 22.3.2024 n. 4. La fattispecie concreta ricade infatti pienamente nella previsione normativa, disputandosi di somme liquidate fino al 31.12.2021.
La Corte sottolinea che la sospensione generalizzata dei giudizi di ottemperanza opera a prescindere dallo stato del procedimento amministrativo di pagamento e dalla volontà del creditore di avvalersi della facoltà di rinnovo della domanda. Nella versione novellata dal d.l. n. 117/2025, convertito in legge n. 148/2025, quella facoltà è divenuta un obbligo di rinnovo a pena di decadenza, con proroga della sospensione fino al 21 gennaio 2027.
Quanto all’abnormità dedotta, il Collegio osserva che la durata della sospensione è stabilita direttamente dalla legge e che il provvedimento non doveva fissare la nuova udienza: è onere delle parti proseguire il processo, una volta cessata la causa di sospensione, presentando nuova istanza di fissazione. La disposizione non è infine sospetta di illegittimità costituzionale, avendo giustificazione oggettiva e razionale, essendo circoscritta temporalmente e non imponendo al creditore oneri sproporzionati. La proposizione di un rimedio non previsto da alcuna disposizione impone la condanna alle spese, liquidate in euro 500 onnicomprensivi.
Nota della Redazione
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