Sanzioni IVASS agli esponenti aziendali e responsabilità per omessa vigilanza (TAR Lazio n. 3463 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative agli esponenti aziendali delle imprese di assicurazione, l’art. 311-sexies del d.lgs. n. 209/2005 configura un illecito di pericolo, non di danno, sicché la sanzionabilità prescinde dall’effettivo verificarsi del pregiudizio. La responsabilità dell’esponente richiede un illecito disciplinare ascrivibile all’impresa, la riconducibilità dello stesso alla violazione di doveri propri della persona fisica o dell’organo di appartenenza, e l’idoneità della condotta a incidere in modo rilevante sull’organizzazione o sui profili di rischio aziendali. Quanto all’elemento soggettivo, opera una presunzione di colpa a carico dell’agente, sul quale grava l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa. Il dovere di agire in modo informato ex art. 2381 cod. civ. impone a ogni amministratore, esecutivo e non, di non appiattirsi passivamente sulle informazioni ricevute, ma di attivarsi diligentemente per rimuovere le carenze rilevate o dissociarsi dalle decisioni assunte in modo disinformato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sanzionatorio con cui l’IVASS, ai sensi dell’art. 311-sexies CAP, gli ha irrogato una sanzione pecuniaria di 66.000 euro per le violazioni accertate in capo alla compagnia assicurativa. L’esponente aveva rivestito, nell’impresa, dapprima il ruolo di consigliere di amministrazione e di componente del comitato investimenti, poi quello di presidente del consiglio di amministrazione, nonché di componente del comitato audit, internal control e risk.

La vicenda societaria è quella di una compagnia sottoposta, per la prima volta nel settore, a misure straordinarie di vigilanza, gestione provvisoria, sospensione dei riscatti, amministrazione straordinaria e infine liquidazione coatta. L’IVASS ha contestato all’esponente di aver contribuito, con la propria condotta, alle gravi carenze nel governo dei rischi e alle inesattezze nella rappresentazione della posizione patrimoniale. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, resistito dall’Istituto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Il Collegio muove dal rilievo che le censure propongono una visione atomistica di una fattispecie complessa: le carenze che hanno contraddistinto l’azione societaria derivano anche dalle singole condotte di chi, rivestendo ruoli di responsabilità, ha violato precetti fondamentali nello svolgimento dei propri compiti.

Sul primo motivo, relativo alla pretesa violazione del contraddittorio per il diniego di accesso ad alcune deliberazioni del consiglio, il Tribunale dichiara l’inammissibilità della doglianza. Il ricorrente, nella sua qualità di componente del consiglio nel periodo di riferimento, non risultava aver tempestivamente azionato i mezzi di tutela avverso la denegata ostensione: la censura è quindi preclusa.

Il secondo e il terzo motivo — genericità degli addebiti, personalità dell’illecito e assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi — sono respinti nel merito. Il Collegio rileva che la lettera di contestazione e la proposta sanzionatoria distinguono chiaramente le contestazioni rivolte alla società da quelle rivolte all’esponente, correlano le disposizioni violate a specifici rilievi ispettivi e individuano il nesso causale tra gli illeciti dell’impresa e le condotte del singolo. L’erroneo richiamo a lettere inesistenti nel rapporto non genera alcun effetto confusorio, data la puntualità degli altri riferimenti. La determinatezza non è esclusa dal ricorso a parametri elastici di prudenza, adeguatezza e diligenza, legittimamente evocati dal regolatore, in linea con la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di vigilanza sui mercati regolati, applicabile alla luce delle norme tecniche di settore.

Quanto all’elemento soggettivo, il Tribunale richiama il principio per cui la coscienza e volontà della condotta, dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, e gravando sull’agente l’onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. civ. sez. II n. 11568 del 2025). Il Collegio precisa che la sana e prudente gestione è venuta meno e che l’illecito di pericolo prescinde dal danno (Cons. Stato n. 3106 dell’11.04.2025).

Il quarto motivo, incentrato sull’art. 2381 cod. civ., è respinto: il dovere di agire informati fa sorgere in capo a ciascun amministratore un potere-dovere di non appiattirsi passivamente, di attivarsi sollecitamente verso chi ha il potere di correggere le carenze o di dissociarsi. Sul punto il Tribunale richiama il principio per cui, allegati i segnali d’allarme, spetta agli amministratori provare la condotta attiva dovuta o la causa esterna (Cass. civ. sez. II n. 11219 del 2025). Non rileva che altri soggetti con funzioni aziendali non siano stati sanzionati, poiché la responsabilità ricade sul consiglio ai sensi dell’art. 29-bis CAP.

Infine, sul quantum, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la scelta tra minimo e massimo risponde alla gravità del fatto, senza necessità di specificare il criterio seguito (TAR Lazio n. 4307 del 2019). La discrezionalità amministrativa non è sindacabile salvo manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione, nella specie non ricorrenti. Non sussiste disparità di trattamento rispetto ad altri consiglieri, poiché l’art. 311-quinquies, comma 1, lett. c), CAP impone di stimare la capacità finanziaria del responsabile in base ai compensi percepiti dall’impresa, non dall’azionista.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2381 c.c.

Tutte le 60 sentenze sull'art. 2381 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *