Interessi ex art. 1284 c.c. e giudicato: necessaria domanda e pronuncia espressa (Cons. Stato n. 10143 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli interessi maggiorati previsti dall’art. 1284, quarto comma, c.c. non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa del creditore e una specifica pronuncia del giudice. In mancanza di tali elementi il giudicato non può essere esteso a comprendere detti interessi e il creditore non ha diritto di esigerli in sede esecutiva. Il principio opera anche nel giudizio di ottemperanza, dove il thema decidendum è circoscritto all’esatto contenuto del titolo ormai definitivo. Ove domanda e pronuncia sussistano, l’ottemperanza deve dare attuazione al titolo nella sua effettiva portata, comprensiva della decorrenza degli interessi in esso stabilita.
Il Fatto
Un avvocato otteneva dal Tribunale di Vallo della Lucania un decreto ingiuntivo con cui si intimava a un Comune il pagamento di compensi professionali, oltre c.p.a., i.v.a. e interessi “così come richiesti”, con decorrenza indicata nella domanda. L’opposizione proposta dall’ente veniva dichiarata inammissibile e la relativa sentenza passava in giudicato.
Il creditore promuoveva allora ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, sede di Salerno, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR accoglieva il ricorso, ordinando all’ente di dare esecuzione al decreto e aggiungendo agli importi gli interessi maturati dopo il termine di quaranta giorni dalla notifica del titolo. Avverso tale ultima statuizione il creditore propone appello, dolendosi della diversa decorrenza degli interessi rispetto a quella consacrata nel giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene fondato l’appello e muove dalla verifica del contenuto effettivo del giudicato. La statuizione formatasi, quanto agli interessi, consiste nella condanna dell’ente al pagamento a decorrere dal 15 gennaio 2015: è questa la portata del titolo che l’ottemperanza deve recepire.
Il Collegio richiama quindi la regola sull’art. 1284, quarto comma, c.c. Gli interessi maggiorati non derivano automaticamente dalla mora, ma presuppongono una domanda espressa del creditore e una specifica pronuncia del giudice. Il giudicato non può estendersi a comprendere ciò che non è stato domandato né deciso, e il creditore non può esigerlo in sede esecutiva. A sostegno sono citate Cass., Sez. Un., n. 12449 del 2024 e, in senso conforme, Cass. civ., Sez. III, n. 3499 del 2025.
La Corte verifica poi che nella specie entrambi gli elementi sussistono. Il decreto ingiuntivo aveva accolto la domanda del creditore condannando l’ente al pagamento della somma, oltre c.p.a. e i.v.a., “nonché interessi così come richiesti”, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione. Domanda e pronuncia risultano dunque presenti, con la conseguenza che il titolo è idoneo a fondare la pretesa nei termini in esso indicati.
Da qui l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza del TAR Campania, Salerno, n. 284/2025 limitatamente alla statuizione impugnata, con condanna dell’ente alle spese del grado. La decisione conferma che l’ottemperanza non è sede per ampliare o ridurre il contenuto del giudicato, ma per attuarne l’esatta portata, anche in materia di interessi.
Nota della Redazione
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