Autotutela e condono: nessun affidamento se le dichiarazioni sono non veritiere (Cons. Stato n. 10145 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio, la dichiarazione non veritiera del privato in ordine alla tipologia e alla consistenza dell’abuso determina una situazione di affidamento non legittimo, che esclude in radice l’esigenza di comparare l’interesse pubblico al ripristino della legalità con l’interesse privato alla conservazione dell’opera. L’onere motivazionale dell’autotutela risulta perciò agevolato: l’amministrazione può fondare l’annullamento sulla rilevata non veridicità delle circostanze prospettate dal richiedente. Il vizio di comunicazione di avvio del procedimento non è deducibile in termini utili se il privato non indica gli elementi che avrebbe potuto apportare e se lo scopo della partecipazione è stato comunque raggiunto. Nel provvedimento plurimotivato la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento è idonea a sorreggerne il contenuto.
Il Fatto
Il de cuius dell’appellante ottenne nel 2006 il permesso di costruire in sanatoria per un’unità immobiliare di un fabbricato realizzato in Pomezia, nell’ambito di plurime istanze di condono presentate ai sensi del d.l. n. 269/2003. Nel 2007 il Comune, sulla base di una relazione di sopralluogo, accertò numerose e gravi discordanze tra quanto dichiarato nelle istanze e quanto effettivamente realizzato e annullò in autotutela la sanatoria e il certificato di agibilità; con successiva ordinanza ingiunse la demolizione delle opere abusive.
Il TAR Lazio respinse il ricorso e i motivi aggiunti. L’erede ha proposto appello deducendo vizi procedurali, difetto di motivazione sull’interesse pubblico e sull’affidamento, nonché l’erroneo riferimento del primo giudice alla lottizzazione abusiva.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendo le censure inidonee a contrastare l’iter argomentativo della sentenza. Sul primo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio dà atto che essa fu inviata a un indirizzo errato e che non vi è prova dell’incarico del tecnico di fiducia. Tuttavia è dirimente la circostanza che il privato non abbia indicato alcun elemento utile che avrebbe potuto apportare in sede partecipativa, né in ordine alla ricostruzione dei fatti né all’interpretazione delle norme.
Quanto alla sanatoria processuale ex art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della l. n. 241/1990, la Corte precisa che, per gli atti discrezionali, essa postula la mancanza di alternative rispetto alla determinazione finale e onera la P.A. della prova: ma detta prova può ricavarsi anche dalla mancata prospettazione di possibili alternative da parte del ricorrente. Nella specie il Comune ha dimostrato che l’annullamento non poteva avere altro contenuto, indicando le molteplici discordanze tra istanza di condono e accertamenti. Gli interventi non si limitarono al mutamento di destinazione d’uso del fabbricato rurale, ma crearono volumi e superfici per una serie di villini mediante frazionamento.
Il vizio procedimentale non ha comunque impedito di chiedere il riesame, rimasto rigettato: essendo stato raggiunto lo scopo della comunicazione, ogni eventuale invalidità risulta sanata in base all’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.
Sul terzo motivo, la Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 8 del 17 ottobre 2017: l’indicazione nella domanda di condono di un abuso diverso da quello effettivamente compiuto esclude qualsiasi affidamento del privato alla conservazione dell’opera, difettando in radice l’esigenza di comparazione degli interessi. Nessun affidamento può riconoscersi a chi renda dichiarazioni non veritiere.
Sul quarto motivo, relativo al riferimento alla lottizzazione abusiva, la Corte rileva che quel profilo è una delle plurime motivazioni del provvedimento: nel provvedimento plurimotivato la legittimità di una sola ragione è idonea a sorreggerne il contenuto e a precludere l’accoglimento del gravame.
Nota della Redazione
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