Annullata l’ordinanza di sospensione per lottizzazione abusiva (TAR Sicilia n. 1527 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 non si configura, sotto il profilo materiale, quando gli interventi realizzati non sono idonei a pregiudicare la potestà programmatoria dell’amministrazione, non determinando un significativo aggravio del carico insediativo. Quattro edifici sparsi su un’area di circa quarantamila metri quadrati, ciascuno assistito da regolare titolo edilizio e rispettoso degli indici fondiari della zona agricola, non integrano un insediamento unitario. Non sussiste neppure la lottizzazione cartolare quando le opere di urbanizzazione contestate sono minime e connaturali alla destinazione agricola del fondo, e le operazioni negoziali poste in essere non sono idonee a disvelare in modo inequivoco un intento lottizzatorio. La donazione tra parenti in linea retta, esclusa dall’art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380/2001, non diviene indice sintomatico se non seguita dalla vendita a terzi di lotti effettivamente destinati a edificazione contra legem.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in zona agricola, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Carini, all’esito di un sopralluogo, ha contestato una lottizzazione abusiva e disposto la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001. Contestualmente l’amministrazione ha avviato il procedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia.
Il ricorrente ha negato l’esistenza di una lottizzazione materiale e cartolare, deducendo il legittimo affidamento ingenerato dal rilascio dei titoli abilitativi e dall’approvazione dei frazionamenti, nonché l’assenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio. Ha inoltre lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune si è costituito, deducendo l’infondatezza del ricorso. In sede cautelare il ricorso è stato respinto dal TAR e poi accolto dal CGA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il primo motivo, incentrato sull’accertamento degli elementi costitutivi della lottizzazione abusiva. L’art. 30, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 contempla due ipotesi: quella materiale, realizzata mediante opere che trasformano urbanisticamente il territorio in violazione degli strumenti urbanistici, e quella cartolare, predisposta mediante frazionamento e vendita di lotti che, per dimensione, numero e ubicazione, denuncino in modo non equivoco la destinazione edificatoria.
Il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui, ai fini della lottizzazione materiale, gli interventi devono essere valutati nel loro complesso e in rapporto all’intera vicenda della proprietà frazionata, e non con approccio atomistico. Il bene giuridico tutelato dall’art. 30 risiede nella salvaguardia della potestà programmatoria dell’amministrazione e nella sostenibilità dell’espansione delle aree edificate.
Nel caso concreto l’ordinanza impugnata deduceva una lottizzazione “mista”, materiale e cartolare. Il Collegio ha però rilevato che l’esiguità delle opere — quattro edifici realizzati su sei previsti, sparsi su circa quarantamila metri quadrati — non determina alcun incremento del carico insediativo idoneo a pregiudicare l’attività programmatoria del Comune.
Ha inoltre escluso un complesso insediativo unitario: gli edifici sono assistiti da regolari titoli edilizi, rispettano gli indici di edificabilità delle zone agricole e le opere di urbanizzazione contestate (stradelle interpoderali) sono minime, autorizzate e connaturali alla destinazione agricola del fondo.
Quanto al profilo cartolare, le operazioni negoziali poste in essere — donazioni tra parenti in linea retta e vendita a terzi di limitati lotti assentiti con permesso di costruire — non sono state ritenute idonee a disvelare in modo inequivoco un intento lottizzatorio. Il richiamo all’art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380/2001 non è stato considerato dirimente, poiché l’operazione non si è esaurita in una semplice donazione, ma ha richiesto comunque una verifica complessiva degli elementi oggettivi, nella specie non ravvisati.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza di sospensione. Le censure procedimentali sono rimaste assorbite; i profili relativi al procedimento di annullamento d’ufficio sono stati dichiarati inammissibili, perché riferiti a un potere amministrativo non ancora esercitato con provvedimento finale. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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