Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1012 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina l’esecuzione della pronuncia nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, mediante emissione della carta e accredito delle somme per le annualità riconosciute. All’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, consegue la nomina del commissario ad acta. Sussistendo richiesta di parte e assenza di ragioni ostative, va applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

Due ricorrenti agiscono separatamente davanti al TAR Liguria per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare la carta elettronica del valore di 500,00 euro per ciascun anno scolastico, per le annualità dal 2018/2019 al 2023/2024.

I ricorsi hanno a oggetto la medesima pronuncia e il medesimo obbligo di facere. Il Ministero si costituisce in entrambi i giudizi senza svolgere contestazioni nel merito. Le cause passano in decisione alla camera di consiglio del 24 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., rilevandone l’oggettiva connessione: entrambi riguardano l’ottemperanza della stessa pronuncia e possono essere decisi con un’unica sentenza.

Nel merito i ricorsi sono fondati. Il giudice amministrativo constata l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Sussistono dunque i presupposti per ordinare l’esecuzione del giudicato.

Il Ministero deve provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso. Per il caso di ulteriore inottemperanza viene nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, che dovrà provvedere nel successivo termine di trenta giorni.

Il Collegio accoglie altresì la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice, se anteriore; il dies ad quem è individuato nel giorno dell’esecuzione ovvero in quello dell’insediamento del commissario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *